Allegato al Decreto Ministeriale 21 Novembre 2002
ALLEGATO 1
Per l'Allegato 1 vedere la G.U. n.279 del 28-11-2002
ALLEGATO 2
PERCENTUALI PER LA RIPARTIZIONE DEL PREZZO INIZIALE E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL
PREZZO DIFFERITO
Percentuali per la ripartizione del prezzo iniziale
Il prezzo iniziale da corrispondersi al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'art. 3, è ripartito secondo le seguenti percentuali:
| Stato Italiano |
0,47% |
| ENPALS |
0,73% |
| INAIL |
16,41% |
| INPDAI |
29,85% |
| INPDAP |
43,2% |
| INPS |
8,4% |
| IPSEMA |
0,49% |
| IPOST |
0,45 |
Criteri per la ripartizione del prezzo differito
Il prezzo differito di cui all'articolo 3 è allocato dal Ministero dell'economia e delle
finanze tra i soggetti individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei
Decreti dell'Agenzia del Demanio tenuto conto degli immobili trasferiti ai sensi del presente
decreto da ciascun soggetto, nonché dei costi, delle tempistiche e dei proventi delle vendite degli
immobili riferiti a ciascun soggetto.
Al fine dell'allocazione del prezzo differito di cui all'articolo 3, è tenuta dalla S.C.I.P.
Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. per conto del Ministero dell'economia e delle
finanze una contabilità separata degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e della
quota relativa dei costi, delle tempistiche e dei proventi delle vendite perfezionate da, o per
conto o nell'interesse di, ciascuno dei soggetti individuati quali originari proprietari dei beni
immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio nonché di ogni altro dato ed elemento che
possa essere rilevante ai fini del calcolo di cui sopra.
ALLEGATO 3
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA LA SOCIETÀ S.C.I.P. SOCIETÀ CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI
PUBBLICI S.R.L. E CIASCUNO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI INDIVIDUATI QUALI ORIGINARI PROPRIETARI DEI
BENI IMMOBILI DAI DECRETI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO E TRA LA SOCIETÀ S.C.I.P. SOCIETÀ
CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L. E L'AGENZIA DEL DEMANIO, PER IL PERIODO TRA LA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO E LA DATA DI EMISSIONE DEI TITOLI DI CUI ALL'ARTICOLO
14
L'Agenzia del Demanio (in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto
rispetto ai quali lo Stato Italiano è individuato quale originario proprietario ai sensi dei
Decreti dell'Agenzia del Demanio) e gli enti previdenziali individuati quali originari proprietari
dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio (ciascuno, in relazione ai beni
immobili trasferiti ai sensi del presente decreto rispetto ai quali lo stesso è individuato quale
originario proprietario ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio), tra la data di
pubblicazione del presente decreto e la data di emissione dei titoli di cui all'articolo 14:
- assumono la gestione e sono responsabili dell'ordinaria e straordinaria manutenzione;
- gestiscono i contratti di locazione, di assicurazione e gli altri contratti accessori in
essere; per quanto riguarda in particolare, i contratti di locazione in essere:
- si astengono dal rinnovare i contratti di locazione relativi ad immobili residenziali, e
dall'estenderne la durata, salvo ove ciò sia espressamente previsto dalla legge, e
- si astengono, salvo ove diversamente stabilito dalla legge, dal rinnovare i contratti di
locazione relativi ad immobili diversi da quelli residenziali, salvo che l'importo totale dei
canoni annui del relativo contratto sia superiore al 6% del valore dell'immobile in questione,
quale risultante dalla determinazione o, in assenza, dalla stima effettuata dall'Agenzia del
Territorio;
- tengono i rapporti con gli attuali locatari e con le altre controparti di cui ai contratti del
precedente punto (b);
- in relazione agli immobili attualmente non locati, si astengono dallo stipulare nuovi contratti
di locazione o altri tipi di contratti la cui stipula comporti il venir meno per detti immobili
dello stato libero da persone e cose;
- assumono il patrocinio e proseguono le cause pendenti relative agli immobili e ne sostengono
gli oneri economici;
- si adoperano al fine di promuovere, consentire o agevolare le vendite ai sensi di legge e
verificano la regolarità della documentazione presentata dai soggetti interessati
all'acquisto;
- trasferiscono qualunque importo incassato a titolo di corrispettivo o di anticipazione a fronte
della stipula di un contratto di compravendita o di un contratto preliminare di compravendita sul
conto intestato alla S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. dalla stessa
indicato;
- per lo svolgimento delle attività di vendita percepiscono dalla S.C.I.P. Società
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. una commissione pari al 2% del corrispettivo incassato
al netto dell'I.V.A. ai sensi di legge, in relazione a qualsiasi contratto di compravendita
stipulato tra la data di pubblicazione del presente decreto e la data di emissione dei titoli di
cui all'articolo 14;
- agiscono in buona fede e con la diligentia quam suis nell'esecuzione di tutto quanto
precede.
ALLEGATO 4
ELENCO SINTETICO DEGLI IMPEGNI DA ASSUMERSI DA PARTE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO E DI CIASCUNO
DELI ENTI PREVIDENZIALI INDIVIDUATI QUALI ORIGINARI PROPRIETARI DEI BENI IMMOBILI DAI DECRETI
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI TRASFERITI AI
SENSI DEL PRESENTE DECRETO E DI VENDITA DEI BENI IMMOBILI RESIDENZIALI TRASFERITI AI SENSI DEL
PRESENTE DECRETO CHE SARÀ SOTTOSCRITTO TRA GLI STESSI E LA S.C.I.P. SOCIETÀ CARTOLARIZZAZIONE
IMMOBILI PUBBLICI S.R.L. AI SENSI DELL'ULTIMO CAPOVERSO DELL'ARTICOLO 4
- Impegno a gestire i beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto;
- in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, impegno a:
- effettuare la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, assumendosene le relative
responsabilità,
- preservarne lo stato di conservazione,
- gestire i contratti connessi e, ove necessario, rinegoziarli, rinnovarli, modificarli e
risolverli,
- gestire le procedure di vendita in conformità con quanto previsto nell'apposito decreto da
emanarsi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il programma dell'operazione
(business plan) concordato nell'ambito del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo
4,
- agire in nome e per conto della S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., in
forza di procura da rilasciarsi a loro nome in relazione all'operazione di cartolarizzazione,
- porre in essere ogni altra attività prevista dalla legge, dai documenti relativi all'operazione
di cartolarizzazione di cui al presente decreto e ogni altra attività eventualmente richiesta per
l'attuazione del programma dell'operazione (business plan)
- , collaborare pienamente con i soggetti incaricati della vendita dei beni immobili diversi da
quelli residenziali, fornendo agli stessi tutta la documentazione in proprio possesso,
- tutelare, per quanto possibile, in relazione alla propria qualità di soggetto incaricato della
gestione di tutti i beni e della vendita degli immobili residenziali, gli interessi economici e
giuridici della S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.,
- gestire, rinnovare, modificare e risolvere qualunque contratto accessorio,
- astenersi dall'effettuare la compensazione di debiti della S.C.I.P. Società Cartolarizzazione
Immobili Pubblici S.r.l. nei propri confronti con propri crediti nei confronti della stessa,
- garantire ai conduttori il pacifico godimento dei beni immobili locati,
- astenersi dal concedere in locazione gli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto che
non siano locati alla data del presente decreto,
- astenersi dal rinnovare i contratti di locazione relativi ad immobili residenziali, salvo ove
diversamente stabilito dalla legge,
- astenersi dal rinnovare, salvo ove diversamente stabilito dalla legge, i contratti di locazione
relativi ad immobili diversi da quelli residenziali nel caso in cui il canone di locazione annuale
non sia almeno pari o superiore al 6% del valore dell'immobile in questione, quale risultante dalla
determinazione o, in assenza, dalla stima effettuata dall'Agenzia del Territorio,
- astenersi dal violare qualunque diritto al rinnovo dei contratti di locazione, e (xvi) porre in
essere e fare sì che siano poste in essere, tutte le attività e i comportamenti necessari o utili
all'espletamento delle procedure di vendita ed alla stipula dei contratti di compravendita come
previsto dal contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4;
- impegno
- a dare istruzioni in relazione ai lavori da effettuarsi in relazione ai beni immobili
trasferiti ai sensi del presente decreto,
- di vigilanza rispetto alle attività poste in essere da qualunque consulente o subappaltatore
che sia stato eventualmente incaricato, e
- a rendersi responsabile, nei confronti della S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili
Pubblici S.r.l., per le attività poste in essere da eventuali consulenti e subappaltatori;
- impegno a mantenere la detenzione qualificata ed il controllo dei beni immobili trasferiti ai
sensi del presente decreto fino alla vendita finale di tali beni;
- in relazione alla vendita di ciascuno degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto,
impegno a raccogliere, predisporre e mantenere a disposizione della S.C.I.P. Società
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e/o dei soggetti dalla stessa designati e/o dei propri
subappaltatori nelle ipotesi in cui questi siano nominati
- tutti i contratti e gli altri documenti rilevanti in relazione allo stato di fatto e di diritto
degli immobili, e
- tutti i documenti attestanti diritti di terzi o limitazioni di qualunque tipo, ivi inclusi i
diritti di pegno, di ipoteca, di usufrutto, di prelazione, di opzione o i privilegi;
- impegno ad inviare, con cadenza periodica, alla S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili
Pubblici S.r.l. e/o ai soggetti dalla stessa designati e ai soggetti previsti nel contratto di cui
all'ultimo capoverso dell'articolo 4 una comunicazione contenente tutti i dati e le informazioni
richiesti nello stesso in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e in
relazione all'attività di gestione e vendita;
- impegno ad aderire alla convenzione da stipularsi tra la S.C.I.P. Società Cartolarizzazione
Immobili Pubblici S.r.l. e l'Agenzia del Territorio nonché a porre in essere qualunque azione
necessaria al fine di rendere vendibili i beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto,
ivi inclusi:
- l'impegno ad aggiornare con i competenti uffici del catasto la documentazione esistente,
- l'impegno ad individuare esattamente con riferimento a ciascun immobile trasferito ai sensi del
presente decreto i relativi accessori e pertinenze,
- l'impegno ad adottare, o far adottare, e modificare, o far modificare, secondo quanto di volta
in volta necessario, le tabelle millesimali, e
- l'impegno a svolgere qualsiasi formalità necessaria presso le autorità competenti;
- in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, impegno a
- mantenere la copertura assicurativa attualmente in essere,
- rinnovare, rinegoziare, modificare e integrare le polizze assicurative,
- provvedere al puntuale pagamento dei premi dovuti in base alle stesse,
- nominare la S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. quale beneficiario e
assicurato principale in relazione alle polizze assicurative stipulate,
- tenere manlevata la S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. da qualsiasi
costo o spesa derivante dai predetti contratti di assicurazione,
- porre in essere ogni azione necessaria al fine del puntuale adempimento dei contratti di
assicurazione da parte della società di assicurazione nei confronti della S.C.I.P. Società
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., e
- fornire qualunque informazione rilevante in relazione alle polizze assicurative in essere e a
quelle di volta in volta stipulate;
- impegno a mantenere a disposizione della S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici
S.r.l. tutti i contratti, i registri, le fatture e gli altri documenti rilevanti, concernenti gli
immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e relativi alla propria attività;
- impegno a nominare l'amministratore del condominio per ciascun immobile trasferito ai sensi del
presente Decreto e/o a compiere ogni attività necessaria affinché questi sia nominato e/o
sostituito dalle rispettive assemblee di condominio;
- impegno a far si' che
- qualunque sub-appaltatore o consulente incaricato o nominato dallo stesso sia debitamente
qualificato ed iscritto negli appositi albi, registri ed elenchi professionali, e
- qualunque amministratore di condominio sia debitamente qualificato ed iscritto negli appositi
albi, registri ed elenchi professionali;
- impegno a tenere la S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. indenne e
manlevata rispetto a qualunque costo o spesa che la stessa dovesse sostenere in conseguenza di, o
attribuibile a, o fondata su:
- danni agli immobili e/o nei confronti di terzi non coperti dalle polizze di assicurazione di
cui al punto (h) che precede o eccedenti i massimali previsti da tali polizze,
- danni lamentati da terzi in relazione ai contratti attinenti agli immobili trasferiti ai sensi
del presente decreto,
- proprio mancato rispetto o mancato rispetto da parte dei propri consulenti, dipendenti e delle
persone incaricate delle attività di manutenzione, della normativa applicabile in materia di
sicurezza sul lavoro e salute,
- violazione di qualunque diritto al rinnovo dei contratti di locazione garantito dalla
legge,
- qualunque inadempimento relativo ai contratti di locazione dei beni immobili trasferiti ai
sensi del presente decreto e ai contratti accessori relativi alla gestione degli immobili
trasferiti stipulati prima della data del presente decreto,
- mancato rispetto delle procedure di vendita relative agli immobili residenziali trasferiti ai
sensi del presente decreto,
- violazione di qualunque diritto concesso dalle legge ai conduttori dei beni immobili trasferiti
ai sensi del presente decreto,
- violazione delle disposizioni di legge relative alla riservatezza ed alla protezione dei dati
personali, e
- inadempimento da parte propria degli altri obblighi previsti dal contratto di cui all'ultimo
capoverso dell'articolo 4;
- impegno a nominare, con urgenza, a proprie spese e nell'interesse della S.C.I.P. Società
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., un subappaltatore nelle ipotesi in cui ciò sia
richiesto dal contratto di gestione;
- impegno ad agire, nello svolgimento delle proprie attribuzioni
- con la diligenza utilizzata sino alla data del presente decreto,
- nel rispetto di tutte le specifiche disposizioni di legge relative ai beni di valore storico,
di cui al Decreto Legislativo n.490 del 29 ottobre 1999,
- nel rispetto, in relazione alle procedure di vendita, dell'articolo 3 del Decreto Legge n.351,
e
- nel rispetto di qualsivoglia disposizione di legge applicabile in relazione ai servizi
svolti;
- impegno a
- mantenere i rapporti con gli attuali locatari dei beni immobili trasferiti ai sensi del
presente decreto e con le controparti degli altri contratti accessori,
- rappresentare la S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. nelle riunioni
condominiali,
- corrispondere alla scadenza dei contratti di locazione degli immobili commerciali, in caso di
mancato rinnovo, l'indennità di avviamento ai conduttori,
- proseguire l'attività di accertamento e verifica circa il puntuale adempimento degli obblighi
di pagamento dei locatari degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto,
- attivarsi per il recupero degli importi non pagati e dovuti a titolo di canoni di locazione dai
conduttori degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, e
- sostenere i costi connessi con le attività di cui ai precedenti punti (iv) e (v);
- impegno ad assumere, a proprie spese, il patrocinio ed a proseguire i giudizi pendenti e le
procedure esecutive o concorsuali relative alla gestione dei beni immobili trasferiti ai sensi del
presente decreto ed alla vendita degli immobili residenziali trasferiti ai sensi del presente
decreto, assumendo anche la difesa tecnica della S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili
Pubblici S.r.l.;
- impegno ad informare tempestivamente la S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici
S.r.l. di qualunque fatto, evento, o accadimento che possa avere un effetto pregiudizievole sul
programma dell'operazione (business plan);
- impegno a disporre che sia versato direttamente dall'acquirente alla S.C.I.P. Società
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., qualunque importo dovuto alla stessa a fronte delle
vendite perfezionate oltre a corrispondere qualunque importo riscosso relativo agli immobili
trasferiti ai sensi del presente decreto, in conformità con quanto previsto all'articolo 16;
- conferma, alla S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., in relazione agli
immobili trasferiti ai sensi del presente decreto
- della legittima, piena ed esclusiva titolarità, alla data del presente decreto, e
- del pieno possesso alla data del presente decreto;
- dichiarazioni e garanzie in merito
- al proprio status di ente pubblico con personalità giuridica autonoma,
- alla non sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione, e
- ai propri poteri di stipula del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 e di
assunzione degli obblighi ivi previsti;
- dichiarazioni e garanzie in merito
- all'adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cui all'ultimo
capoverso dell'articolo 4 e l'assunzione degli obblighi ivi previsti,
- alla capacità, poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscriverà
per proprio conto il contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4,
- al fatto che la conclusione del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 non
confligge con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi ad esso relativi, e
- alla natura di atto di diritto privato della gestione degli immobili e alla non opponibilità di
immunità o privilegi;
- conferma della piena conoscenza dell'ordine di priorità previsto per i pagamenti da parte della
S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., o di suoi incaricati, a valere sui
flussi di cassa rinvenienti dalla gestione e dismissione degli immobili trasferiti ai sensi del
presente decreto o altre operazioni connesse alla cartolarizzazione; e
- altri impegni e dichiarazioni che dovessero essere richiesti ai fini del rilascio del rating in
relazione all'operazione di cartolarizzazione.
ALLEGATO 5
ELENCO SINTETICO DELLE DICHIARAZIONI DA RILASCIARSI E DEGLI IMPEGNI DA ASSUMERSI DA PARTE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, NELL'INTERESSE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO E DEI SOGGETTI
INDIVIDUATI QUALI ORIGINARI PROPRIETARI DEI BENI IMMOBILI DAI DECRETI DELL'AGENZIA DEL
DEMANIO
Nei confronti della SCIP Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e dei soggetti
incaricati del collocamento dei titoli di cui all'articolo 14:
- dichiarazioni e garanzie in merito
- ai propri poteri di stipula del contratto di garanzia ed indennizzo e degli altri documenti
relativi all'operazione di cartolarizzazione dei quali il Ministero dell'economia e delle finanze
sia parte, e di assunzione dei relativi obblighi,
- all'adempimento di tutto quanto necessario, e alla sussistenza di tutte le autorizzazioni
occorrenti, per la stipula del contratto di garanzia e indennizzo e degli altri documenti
dell'operazione dei quali il Ministero dell'economia e delle finanze sia parte e per l'assunzione
dei relativi obblighi,
- alla capacità, potere di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrive
il contratto di garanzia ed indennizzo per conto del Ministero dell'economia e delle finanze,
- al fatto che la stipula del contratto di garanzia ed indennizzo e degli altri documenti
dell'operazione, di cui è parte, e l'adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi di questi non
confliggano con la normativa applicabile e con obbligazioni assunte precedentemente dal Ministero
dell'economia e delle finanze,
- alla natura privatistica degli obblighi assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi del contratto di garanzia e indennizzo e degli altri documenti relativi all'operazione di
cartolarizzazione dei quali sia parte,
- alla inopponibilità alla SCIP Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. di immunità o
privilegi connessi alla propria natura pubblicistica, fatti salvi quelli previsti da apposite
previsioni di legge, e
- alla piena conoscenza degli obblighi assunti dalla SCIP Società Cartolarizzazione Immobili
Pubblici S.r.l. e dell'ordine di priorità previsto per i pagamenti da effettuarsi ai sensi dei
documenti relativi all'operazione di cartolarizzazione;
- in relazione all'Agenzia del Demanio ed a ciascun ente previdenziale individuato quale
originario proprietario ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, dichiarazioni e garanzie in
merito
- all'esistenza, alla regolare costituzione e allo status di ente pubblico/ente strumentale dello
Stato,
- alla non applicabilità a carico dello stesso delle procedure concorsuali e di liquidazione,
fatta eccezione per la speciale procedura di liquidazione prevista dalla Legge n. 1404 del 4
dicembre 1956, per quanto applicabile,
- alla non sussistenza della speciale procedura di liquidazione prevista dalla Legge n. 1404 del
4 dicembre 1956 a carico dello stesso,
- alla non sussistenza, per quanto conosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, di
alcuna indagine o ispezione volta ad accertare la sussistenza dei requisiti per dar corso alla
procedura di liquidazione a carico dello stesso,
- alla inesistenza di alcun atto o attività posto in essere dallo stesso ovvero di alcun
procedimento giudiziale o amministrativo a carico dello stesso che possa avere come conseguenza
l'avvio della procedura di liquidazione,
- ai poteri dello stesso di stipulare il rispettivo contratto di cui all'ultimo capoverso
dell'articolo 4 e di assumere e dare esecuzione agli obblighi dallo stesso derivanti,
- all'adempimento da parte dello stesso di tutto quanto necessario per la stipula del contratto
di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 e l'assunzione e l'esecuzione degli obblighi ivi
previsti,
- alla capacità, poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrive
per conto dello stesso il contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4,
- al fatto che la stipula e l'esecuzione del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo
4 siano validamente assunte e vincolanti per lo stesso, senza che sia necessaria per la loro
efficacia alcun altro atto autorizzazione o formalità,
- al fatto che la stipula e l'esecuzione del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo
4 non confliggano con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi relativi allo stesso,
- alla natura privatistica della stipula del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo
4 e dell'adempimento degli obblighi ivi assunti dallo stesso,
- alla non opponibilità di immunità o privilegi, fatti salvi quelli previsti da apposite
previsioni di legge, alla SCIP Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. nell'ambito della
stipula del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 e dell'adempimento degli obblighi
ivi assunti dallo stesso,
- alla veridicità e correttezza delle rappresentazioni contabili contenute nel bilancio
consuntivo del 2001 dello stesso nonché al fatto che detto bilancio consuntivo del 2001 e il
bilancio preventivo del 2002 sono stati redatti in conformità ai rilevanti principi contabili,
- alla conformità di tali bilanci alle norme applicabili, e
- al mancato sopravvenire, successivamente a tali bilanci, di fatti che possano influire
negativamente sulla capacità dello stesso di adempiere ai propri obblighi derivanti dal contratto
di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4;
- dichiarazioni e garanzie in merito al fatto che il prospetto informativo, anche preliminare,
salvo per quanto concerne quest'ultimo le modificazioni apportate con il prospetto definitivo,
predisposto in relazione all'operazione di cartolarizzazione, contiene tutte le informazioni
rilevanti in relazione ai titoli di cui all'articolo 14, e occorrenti al fine di consentire agli
investitori di valutare la situazione economica e finanziaria dell'Agenzia del Demanio e di ciascun
soggetto individuato quale originario proprietario ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio e
le caratteristiche degli immobili trasferiti alla SCIP Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici
S.r.l. ai sensi del presente decreto, ad eccezione delle sezioni del prospetto informativo
preliminare, o anche definitivo, in relazione ai quali il Ministero dell'economia e delle finanze
non assume alcuna responsabilità ai sensi di quanto previsto nel contratto di garanzia ed
indennizzo;
- in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto dai soggetti individuati
quali originari proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, dichiarazioni e garanzie
in merito
- alla correttezza e veridicità delle informazioni relative agli immobili riportate nei Decreti
dell'Agenzia del Demanio e nel presente decreto,
- alla legittima titolarità dei beni immobili in capo ai soggetti individuati quali originari
proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio fino al trasferimento in favore della
SCIP Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e all'assenza di iscrizioni e trascrizioni
pregiudizievoli sugli immobili stessi,
- al fatto che gli immobili sono stati inseriti nelle dichiarazioni fiscali, ove previste, dei
soggetti individuati quali originari proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del
Demanio,
- all'assenza di diritti di opzione o di prelazione di terzi in relazione agli immobili, ad
eccezione dei diritti previsti dalla legge,
- all'assenza, nei contratti di locazione relativi agli immobili, di clausole che impongano il
rinnovo senza facoltà di disdetta da parte del locatore, salvo quanto previsto dalla legge, e
- alle percentuali delle specifiche categorie di immobili rispetto al totale dei beni immobili
trasferiti ai sensi del presente decreto alla SCIP Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici
S.r.l..
Nei confronti della SCIP Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.:
- impegno ad informare la SCIP Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. dell'eventuale
non correttezza e veridicità, sotto profili rilevanti, delle dichiarazioni e garanzie rilasciate o
di propri inadempimenti;
- impegno a tenere indenne la SCIP Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., nella
misura e secondo le modalità fissate nel contratto di garanzia e indennizzo, nell'ipotesi in cui la
vendita di uno o più beni immobili sia legalmente impossibile per effetto del ripetuto e grave
inadempimento dell'Agenzia del Demanio, o degli enti previdenziali individuati quali originari
proprietari dei beni ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, all'obbligo di cooperare con il
subappaltatore incaricato della gestione delle vendite, laddove questi debba essere nominato;
- impegno a tenere indenne la SCIP Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. da
qualunque danno connesso a
- dichiarazioni e garanzie rese dal Ministero dell'economia e delle finanze che risultino non
corrette e veritiere,
- l'inadempimento di obblighi assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze,
- procedure promosse da terzi nei confronti della SCIP Società Cartolarizzazione Immobili
Pubblici S.r.l. in relazione a fatti o omissioni dell'Agenzia del Demanio e degli enti
previdenziali individuati quali originari proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del
Demanio, antecedenti la data del trasferimento degli immobili in forza del presente decreto, che
non siano indennizzabili da parte di tali soggetti ai sensi dei rispettivi contratti di cui
all'ultimo capoverso dell'articolo 4,
- sentenze emesse a carico della SCIP Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. in
relazione a fatti o omissioni dell'Agenzia del Demanio e degli enti previdenziali individuati quali
originari proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, antecedenti la data del
trasferimento degli immobili in forza del presente decreto, che non siano indennizzabili da parte
dei predetti soggetti ai sensi dei rispettivi contratti di cui all'ultimo capoverso dell'articolo
4,
- procedure promosse da chiunque nei confronti della SCIP Società Cartolarizzazione Immobili
Pubblici S.r.l. in relazione a danni derivanti dalla violazione delle procedure per la vendita
relative ad immobili residenziali o dei diritti garantiti ai conduttori degli immobili dal Decreto
Legge n. 351 o da ogni altra disposizione di legge applicabile, laddove detti danni non siano
indennizzabili da parte del soggetto gestore di dette vendite ai sensi del rispettivo contratto di
cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, e
- mancato pagamento da parte dell'Agenzia del Demanio e degli enti previdenziali individuati
quali originari proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio di imposte e tasse
relative ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto alla SCIP Società
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., e che siano maturate antecedentemente la data del
trasferimento;
- impegno a tenere indenne la SCIP Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., mediante
il trasferimento di immobili, nella misura, secondo le modalità e subordinatamente ai limiti minimi
fissati nel contratto di garanzia e indennizzo, da qualsiasi danno connesso a
- l'accertamento giudiziale dell'illegittimità o dell'inefficacia del trasferimento, alla SCIP
Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., di qualsiasi immobile ai sensi del presente
decreto,
- l'evizione, anche parziale, di qualsiasi immobile,
- l'impossibilità legale di vendere qualsiasi immobile in conseguenza della non adeguatezza dello
stesso alla normativa vigente, e
- l'impossibilità legale di vendere qualsiasi immobile in conseguenza della non adeguatezza dello
stesso alla normativa ambientale;
- impegno a fare in modo che il trasferimento degli immobili di cui al precedente paragrafo venga
effettuato in conformità con quanto previsto dal contratto di garanzia ed indennizzo;
- in relazione al trasferimento degli immobili di cui al paragrafo (i), impegno a fornire
garanzie ed assumere obblighi sostanzialmente analoghi a quelli sopra descritti per il
trasferimento degli immobili ai sensi del presente decreto;
- impegno a corrispondere alla SCIP Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., in nome e
per conto dei soggetti individuati quali originari proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia
del Demanio, un importo come determinato nel contratto di garanzia ed indennizzo nel caso in cui il
trasferimento di cui al paragrafo (i) non possa essere effettuato ai sensi ed alle condizioni
determinate dal contratto di garanzia ed indennizzo.
Nei confronti dei soggetti incaricati del collocamento dei titoli di cui all'articolo
14:
- impegno a tenere indenni tali soggetti da qualunque danno connesso alla non correttezza o non
veridicità, sotto profili rilevanti, delle informazioni riportate nel prospetto informativo (anche
nella versione preliminare) relativo all'operazione di cartolarizzazione, per le quali sono state
fornite garanzie, ad eccezione delle sezioni del prospetto informativo preliminare o anche
definitivo in relazione ai quali il Ministero dell'economia e delle finanze non assume alcuna
responsabilità ai sensi di quanto previsto nel contratto di garanzia ed indennizzo, e salvo che
tali danni siano dovuti a colpa grave o a dolo dei soggetti incaricati del collocamento dei titoli
di cui all'articolo 14;
- altri impegni e dichiarazioni che dovessero essere richiesti ai fini del rilascio del rating in
relazione all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto.
ALLEGATO 6
CARATTERISTICHE DEI TITOLI DA EMETTERSI DA PARTE DELLA S.C.I.P. SOCIETÀ CARTOLARIZZAZIONE
IMMOBILI PUBBLICI S.R.L. NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE DI CUI AL PRESENTE
DECRETO
Classe A (suddivisibile in più serie)
Importo: importo fino al controvalore in Dollari USA o Euro di nominali Euro 5.800.000.000,00
che, sommato all'importo dei titoli di cui alle altre classi di titoli del presente allegato non
superi i nominali Euro 7.000.000.000,00. L'importo effettivo sarà determinato in prossimità del
collocamento tenendo conto della domanda degli investitori.
Rating atteso: Non inferiore a: AAA da Standard & Poor's; Aaa da Moody's Investor Service
Ltd, e AAA da Fitch Ratings Ltd.
Classe B (suddivisibile in più serie)
Importo: fino al controvalore in Dollari USA o Euro di nominali Euro 1.200.000.000,00 che,
sommato all'importo dei titoli di cui alle altre classi di titoli del presente allegato non superi
i nominali Euro 7.000.000.000,00. L'importo effettivo sarà determinato in prossimità del
collocamento tenendo conto della domanda degli investitori.
Rating atteso: Non inferiore a: AA da Standard & Poor's, Aa3 da Moody's Investor Service
Ltd, e AA da Fitch Ratings Ltd.
Classe C (suddivisibile in più serie)
Importo: fino al controvalore in Dollari USA o Euro di nominali Euro 1.000.000.000,00 che,
sommato all'importo dei titoli di cui alle altre classi di titoli del presente allegato non superi
i nominali Euro 7.000.000.000,00. L'importo effettivo sarà determinato in prossimità del
collocamento tenendo conto della domanda degli investitori.
Rating atteso: non inferiore a: A da Standard & Poor's, A3 da Moody's Investor Service
Ltd, e A da Fitch Ratings Ltd.
CARATTERISTICHE COMUNI ALLE CLASSI DI TITOLI
Valuta Euro e/o Dollari U.S.A.
Taglio minimo: Euro 1.000 e/o Dollari U.S.A. 1.000 o e multipli di importo da determinarsi
tenendo conto della domanda degli investitori.
Cedole e date di pagamento: Pagamenti trimestrali posticipati, indicativamente pagabili a
partire dal mese di aprile 2003.
Tasso d'interesse: Euribor tre mesi e/o Libor Dollaro USA tre mesi, (interpolati per il primo
periodo di interessi) maggiorati di un margine, da determinarsi, in funzione delle domanda degli
investitori, in prossimità del collocamento per ciascuna serie.
Natura dei titoli: Titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge
a carico della società emittente solo se, e nella misura in cui, la società emittente disponga
delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo l'ordine di priorità dei
pagamenti di cui all'articolo 15.
I portatori dei titoli possono agire direttamente nei confronti della società di
cartolarizzazione esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori dei titoli ometta
di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresi' una disciplina vincolante per i
portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione, alle modalità di funzionamento e di
deliberazione dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonché in ordine alle modalità di nomina e
sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e
responsabilità.
Rimborso: Per ogni serie è previsto il rimborso per intero o anche in parte a decorrere dalla
data di pagamento che sarà determinata, in prossimità del collocamento, e ad ogni data di pagamento
successiva, nei limiti degli importi a tal fine disponibili secondo un ordine di priorità dei
pagamenti di cui all'articolo 15.
Scadenza stimata: Entro 5 anni dall'emissione.
Scadenza legale: Entro 10 anni dall'emissione.
Quotazione I titoli potranno essere ammessi alla quotazione presso la Borsa valori di
Lussemburgo. I titoli potranno essere, altresi', ammessi a quotazione presso uno o più mercati
regolamentati dell'Unione Europea.
Rimborso facoltativo: La società emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente i
titoli (per l'intero e non in parte) al verificarsi di eventi aventi rilevanza fiscale relativi
- alla società emittente,
- al patrimonio separato,
- ai titoli emessi, o
- ai flussi monetari relativi ricevuti o versati dalla società emittente i titoli in relazione
all'operazione di cartolarizzazione.
Possibilità di nuove emissioni: La società emittente potrà riaprire l'operazione di
cartolarizzazione, mediante l'emissione di nuovi titoli o l'assunzione di nuovi finanziamenti, per
anticipare in tutto o in parte, in una o più volte, il pagamento del prezzo differito e per
finanziare l'acquisto di nuovi immobili, i quali costituiranno patrimonio separato unitamente ai
beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e in esecuzione del contratto di garanzia e
indennizzo, a condizione che cio' non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli
emessi per finanziare il pagamento del prezzo iniziale degli immobili trasferiti ai sensi del
presente decreto.
Scadenza anticipata: Qualora si verificassero inadempimenti da parte della società emittente
i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione, anche
concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di
cartolarizzazione divenisse illegittima, il Rappresentante dei portatori dei titoli avrà la
facoltà, ovvero l'obbligo, se cosi' richiesto da una deliberazione straordinaria dei portatori dei
titoli appartenenti alla classe dei titoli che gode del grado di priorità più elevato secondo
l'ordine di priorità dei pagamenti di cui all'articolo 15, di dichiarare la società emittente
decaduta dal beneficio del termine.
Rappresentante dei portatori dei titoli: I portatori dei titoli potranno avere azione diretta
nei confronti della società emittente esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei
portatori dei titoli incaricato ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresi'
una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di
convocazione ed alle modalità di funzionamento e decisione dell'assemblea dei portatori dei titoli,
nonché in merito alle modalità di nomina e sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli
ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilità.
Legge regolatrice: Legge italiana.
Foro competente: Competenza esclusiva del tribunale di Roma.