sei in: HomeL'AgenziaDocumentiLeggi e DecretiDecreto Direttoriale 31 maggio 2002 - ENAC

Decreto Direttoriale 31 maggio 2002 - ENAC

Decreto Direttoriale 31 maggio 2002. Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'ENAC

(pubblicato sulla G.U. n.149 del 27-6-2002)

IL DIRETTORE
dell'Agenzia del Demanio

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito, in legge 23 novembre 2001, n.410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Vista la nota n. 14092 del 18 gennaio 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento tesoro;

Visto l'elenco predisposto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, trasmesso all'Agenzia del demanio con nota n. 220773 del 6 maggio 2002, in cui sono individuati gli immobili di proprietà dello stesso;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Ente nazionale per l'aviazione civile i seguenti beni immobili:

Comune Indirizzo Partita Foglio Particella Subalterno
Roma Viale Castro Pretorio n.118
Via Gaeta n.4
- 475 13 3-4-10-11-12-13-14
Roma Viale America n.111 128074 854 117 1-2-73-74

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Ente nazionale per l'aviazione civile e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonchè effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Il presente decreto potrà essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore
Elisabetta Spitz