sei in: HomeL'AgenziaDocumentiLeggi e DecretiDecreto Direttoriale 31 maggio 2002 - INPDAI
(pubblicato sulla G.U. n.147 del 25-6-2002)
IL DIRETTORE
dell'Agenzia del Demanio
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Visti gli elenchi predisposti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, trasmessi all'Agenzia del demanio con nota n. 2578/PR del 30 aprile 2002, in cui sono individuati gli immobili di proprietà dello stesso;
Vista la dichiarazione dell'INPDAI contenuta nella nota n. 2578/PR del 30 aprile 2002 con cui si attesta la proprietà cielo-sottosuolo con tutte le accessioni e pertinenze degli stabili ricompresi nell'elenco trasmesso;
Vista la dichiarazione dell'INPDAI contenuta nella nota n. 2625/PR del 9 maggio 2002 con cui si attesta, la proprietà delle aree ricomprese nell'elenco trasmesso con tutte le accessioni e/o costruzioni sopra e sotto suolo;
Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che ha istituito l'Agenzia del demanio;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;
Decreta:
Art. 1.
Sono di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali i beni immobili individuati negli elenchi di cui agli allegati A e B facenti parte
integrante del presente decreto e precisamente:
per gli stabili individuati nell'allegato A l'Ente è proprietario cielo-sottosuolo con tutte
le accessioni e pertinenze;
per le aree individuate nell'allegato B l'Ente è proprietario anche di tutte le accessioni
e/o costruzioni sopra e sotto suolo.
Art. 2.
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto
nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e produce ai fini della trascrizione
gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonchè effetti sostitutivi dell'iscrizione
dei beni in catasto.
Art. 3.
Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo
all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
Art. 4.
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione,
intavolazione e voltura.
Art. 5.
Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla
titolarità del diritto sugli immobili.
Art. 6.
Il presente decreto potrà essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che
l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2002
Il direttore Elisabetta Spitz
Per gli allegati si rimanda al testo integrale pubblicato sulla G.U.