sei in: HomeL'AgenziaDocumentiLeggi e DecretiDecreto Direttoriale 6 febbraio 2003
(pubblicato sulla G.U. n.41 del 19-2-2003)
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito in legge 23 novembre 2001, n.410;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.351/2001, convertito in legge n.410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Vista la nota n.3298 del 31 gennaio 2003 dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica in cui sono individuati ulteriori immobili di proprietà dello stesso;
Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.351/2001, convertito in legge n.410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, sulla "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59" che ha istituito l'Agenzia del demanio;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.351/2001, convertito in legge n.410/2001;
Decreta:
Art. 1.
Sono di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione
pubblica i seguenti beni immobili:
Milano - Piazza S. Giuseppe 13, foglio 49, particella 38, subalterno 64;
Cologno Monzese - via Papa Giovanni XXIII n.19, foglio 35, particella 249, dal subalterno 13
al subalterno 26.
Art. 2.
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
Art. 3.
Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
Art. 4.
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
Art. 5.
Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2003
Il direttore
Elisabetta Spitz