sei in: HomeL'AgenziaDocumentiLeggi e DecretiDecreto interministeriale 21 novembre 2002
(pubblicato sulla G.U. n.279 del 28-11-2002)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il "Decreto Legge n.351"), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 30 novembre 2001, sono stati trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., costituita ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto Legge n.351, gli immobili individuati dai Decreti dirigenziali dell'Agenzia del Demanio elencati nell'allegato 1 a tale decreto ministeriale (ad esclusione degli immobili elencati nell'allegato 2 al medesimo decreto) ed è stata avviata la prima operazione di cartolarizzazione ai sensi del Decreto Legge n.351 realizzata in data 21 dicembre 2001;
Visti i decreti dirigenziali emanati dall'Agenzia del Demanio elencati nell'allegato 1 al presente decreto, che individuano alcuni beni appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come i "Decreti dell'Agenzia del Demanio");
Visto il comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legge n.351, che prevede che, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, per quanto concerne i beni immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con detto Ministero, i beni immobili individuati dai decreti dirigenziali emanati dall'Agenzia del Demanio possano essere trasferiti, a titolo oneroso, ad una o più società costituite ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legge n.351, e che, con i medesimi decreti, siano determinati il prezzo iniziale a titolo definitivo e le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo degli immobili trasferiti, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le società cessionarie realizzano per finanziare il pagamento del prezzo, l'immissione delle società cessionarie nel possesso dei beni immobili trasferiti, la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività, e le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti;
Decreta:
Art. 1.
In applicazione dell'art. 3 del Decreto Legge n.351, sono trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., con sede legale in Roma Via Ettore Petrolini n.2, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n.06825791004 ed al n.32969 presso l'elenco generale degli intermediari finanziari tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, gli immobili individuati dai Decreti dell'Agenzia del Demanio indicati nell'allegato 1, che costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società stessa e da quello relativo alle altre operazioni di cartolarizzazione, ai sensi del predetto art. 2, a far data dalla pubblicazione del presente decreto. I canoni di locazione relativi agli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto sono trasferiti a far data dal 1 febbraio 2003.
Art. 2.
La società di cartolarizzazione individuata all'articolo 1 è immessa nel possesso giuridico dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto a far data dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 3.
A fronte del trasferimento di cui all'articolo 1, la S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili
Pubblici S.r.l. corrisponde un prezzo complessivo al Ministero dell'economia e delle finanze, che
provvede ad allocare tale prezzo tra i soggetti individuati quali originari proprietari dei beni
immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio.
Una quota parte del prezzo di trasferimento degli immobili trasferiti ai sensi del presente
decreto, da determinarsi in relazione alle condizioni di mercato, viene corrisposta a titolo
definitivo e irripetibile alla data in cui, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione
realizzata per finanziare il pagamento di detto prezzo, sono emessi i titoli di cui all'articolo
14. Tale quota parte iniziale del prezzo di trasferimento degli immobili trasferiti ai sensi del
presente decreto, è allocata dal Ministero dell'Economia e delle finanze tra i soggetti individuati
quali originari proprietari degli immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio secondo le
percentuali specificate nell'allegato 2. Tale prezzo iniziale corrisponde all'importo
effettivamente incassato dalla S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. a fronte
dell'emissione dei titoli dalla stessa effettuata per l'importo complessivo massimo di Euro 6.700
milioni, al netto delle commissioni, spese ed altri oneri iniziali a carico della S.C.I.P. Società
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. per un importo massimo complessivo pari ad Euro 10
milioni. Il predetto importo è versato al capitolo 4057 Capo X dell'entrata del bilancio dello
Stato.
La residua parte del prezzo di trasferimento degli immobili trasferiti ai sensi del presente
decreto, da corrispondersi a titolo di prezzo differito, è pari alla differenza, se positiva, tra
(a) il ricavo netto effettivo per la S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.
derivante dalla gestione e vendita degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e dalle
altre operazioni accessorie all'operazione di cartolarizzazione relativa ai medesimi immobili e (b)
quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi per il rimborso dei titoli di cui all'articolo 14 e
per il pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione regolata
dal presente decreto. La predetta residua parte del prezzo da corrispondersi a titolo di prezzo
differito, è allocata dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i soggetti individuati quali
originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio secondo i
criteri riportati nell'allegato 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' richiedere alla
S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. di anticipare in tutto o in parte, in
una o più volte, il pagamento del predetto prezzo differito, ove la S.C.I.P. Società
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento
mediante collocamento di nuovi titoli o assunzione di nuovi finanziamenti, da stabilirsi con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e a condizione che ciò non determini
una diminuzione del rating a tale momento attribuito ai titoli in essere nell'ambito dell'ambito
dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto.
Art. 4.
La gestione degli immobili trasferiti alla S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici
S.r.l. ai sensi del presente decreto è affidata pro tempore, sino alla data di efficacia del
contratto di gestione degli immobili di cui all'ultimo capoverso del presente articolo, agli enti
previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti
dell'Agenzia del Demanio ed all'Agenzia del Demanio (in relazione ai beni immobili rispetto ai
quali lo Stato Italiano è individuato quale proprietario ai sensi dei medesimi decreti), a favore
dei quali la S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. rilascia apposita procura
generale. Fermi restando gli eventuali obblighi di legge, la S.C.I.P. Società Cartolarizzazione
Immobili Pubblici S.r.l. conferisce la predetta procura ai soggetti individuati dagli organi
amministrativi dei soggetti sopra indicati, anche al di fuori dei vincoli previsti dalle norme
gerarchico amministrative degli stessi soggetti. Per lo svolgimento di tali attività, i predetti
soggetti si attengono a quanto stabilito nell'allegato 3 ed hanno diritto ad una commissione, nella
misura ivi stabilita.
La S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. incarica, con decorrenza dalla
data di emissione dei titoli di cui all'articolo 14, uno o più operatori professionali del mercato
immobiliare congiuntamente, della promozione e della gestione delle procedure di vendita relative
agli immobili diversi da quelli residenziali trasferiti ai sensi del presente decreto e delle
vendite degli stessi, conferendo agli stessi idonea procura.
Gli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei
Decreti dell'Agenzia del Demanio e l'Agenzia del Demanio, nella persona dei relativi Presidenti,
rappresentanti legali o sostituti, stipulano con la S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili
Pubblici S.r.l., in relazione all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto, un
contratto di gestione degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e di vendita degli
immobili residenziali trasferiti ai sensi del presente decreto, assumendo con la stipula del
predetto contratto gli obblighi di cui all'allegato 4. Il contratto regola gli obblighi di
trasferimento e di versamento alla S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.
delle somme corrisposte, anche a titolo di anticipi o depositi cauzionali, dagli acquirenti degli
immobili trasferiti ai sensi del presente decreto. In relazione alle dichiarazioni ed agli impegni
da assumersi, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13, taluni degli obblighi riportati
nell'allegato 4 sono assunti dagli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei
beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio e dall'Agenzia del Demanio anche nei
confronti del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 5.
La S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. accende un nuovo conto presso la
Tesoreria centrale dello Stato, diverso ed ulteriore rispetto a quello dalla medesima acceso in
virtù dell'articolo 5 del decreto 30 novembre 2001 citato in premessa, nel quale sono versate le
somme specificate all'articolo 16. Sulla giacenza media del medesimo conto il Ministero
dell'economia e delle finanze corrisponde semestralmente alla S.C.I.P. Società Cartolarizzazione
Immobili Pubblici S.r.l. interessi calcolati ad un tasso pari a quello corrisposto dalla Banca
d'Italia sul conto "disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria" ai sensi della legge 26
novembre 1993, n.483. Il pagamento degli interessi è posto a carico dell'unità revisionale di base
7.1.4.1. "Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria", capitolo 3100, dello stato
di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell'art. 2, comma
6, del Decreto Legge n.351 sugli interessi ed altri proventi corrisposti sul conto presso la
Tesoreria Centrale dello Stato e sugli altri conti intestati alla S.C.I.P. Società
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3
dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n.600.
Nel caso in cui all'indebitamento a medio termine non garantito e non subordinato della
Repubblica Italiana venga attribuito un rating inferiore a "AA -" da Standard & Poor's, ovvero
a "Aa3" da Moody's Investors Service Ltd. ovvero a "AA - " da Fitch Ratings Ltd., la S.C.I.P.
Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. puo' utilizzare per le finalità di cui al
presente articolo un conto diverso da quello acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato da
aprirsi presso un primario istituto di credito.
Art. 6.
Le somme corrisposte da parte della S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di prezzo di trasferimento sono versate: (i) per gli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, presso gli appositi conti aperti dagli enti medesimi presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 18 dicembre 2001, e (ii) per lo Stato Italiano sul capitolo 4057, Capo X dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 7.
Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'operato dell'Agenzia del Demanio e, congiuntamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sull'operato degli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, in relazione alle attività agli stessi affidate ai sensi del presente decreto, anche nell'interesse dei portatori dei titoli di cui all'articolo 14.
Art. 8.
L'Agenzia del Demanio e gli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio forniscono, in relazione a se stessi ed agli immobili trasferiti alla S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. ai sensi del presente decreto, tutte le informazioni ed i dati richiesti, anche ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del Decreto Legge n.351, per il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto, assumendosene la responsabilità.
Art. 9.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dell'Agenzia del Demanio e degli enti
previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti
dell'Agenzia del Demanio, sollecita la formulazione di offerte da parte di più banche italiane ed
estere per la stipula ed il rinnovo di convenzioni per l'erogazione dei mutui a favore dei
conduttori per l'acquisto degli immobili. Il Ministero dell'economia e delle finanze seleziona le
offerte più vantaggiose tra quelle formulate dalle predette banche, con riferimento alle condizioni
di finanziamento, all'entità del credito complessivamente messo a disposizione nonché alla
copertura geografica offerta dalle suddette banche in relazione alla localizzazione degli immobili
trasferiti ai sensi del presente decreto.
Resta a carico degli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni
immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, ai sensi del comma 9 dell'art. 6 del
decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104, e, ove previsto della legge, anche dell'Agenzia del
Demanio, la differenza tra il tasso di interesse previsto nelle sopra citate convenzioni e il tasso
di interesse fissato nel comma 8 del medesimo art. 6.
Art. 10.
Per le finalità di cui al comma 19 dell'art. 3 del Decreto Legge n.351, l'Agenzia del
Territorio, ai sensi del protocollo d'intesa da stipularsi con il Consiglio Nazionale del
Notariato, fornisce in via telematica a quest'ultimo, e per lo stesso ai consigli notarili
distrettuali, le informazioni, presenti nei sistemi informativi del catasto e delle conservatorie
relative agli immobili trasferiti alla S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.
ai sensi del presente decreto.
La S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. stipula con l'Agenzia del
Territorio una convenzione, cui aderiscono l'Agenzia del Demanio e gli enti previdenziali
individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del
Demanio, ai sensi della quale (i) all'Agenzia del Territorio è affidato l'incarico di effettuare,
in relazione agli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, la determinazione del prezzo
di cui all'articolo 3, comma 9, del Decreto Legge n.351, e (ii) l'Agenzia del Territorio si impegna
a fornire servizi, ai soggetti aderenti che ne facciano richiesta, in relazione alle formalità di
regolarizzazione concernenti gli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, ai prezzi e con
le modalità ivi indicate.
Art. 11.
Il trasferimento di beni immobili effettuato alla S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. ai sensi del presente decreto si intende comprensivo degli accessori e pertinenze di detti beni, ancorché gli stessi non siano espressamente individuati nei Decreti dell'Agenzia del Demanio. Ai sensi dell'art. 3, comma 19, del Decreto Legge n.351, i notai, in occasione degli atti di rivendita degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, provvedono a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e catastali anche in relazione a tali accessori e pertinenze.
Art. 12.
I titoli di cui all'articolo 14 sono collocati presso investitori professionali da parte di una o più banche o istituti finanziari, italiani ed esteri, anche congiuntamente, di comprovata esperienza nel collocamento e nella trattazione sul mercato secondario di titoli emessi da società di cartolarizzazione italiane o estere individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le banche o istituti finanziari selezionati curano le attività propedeutiche all'emissione dei titoli di cui all'articolo 14 ivi compresi i contatti con le agenzie di rating e la selezione delle parti terze dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto, e riferiscono al Ministero dell'economia e delle finanze. L'attività di collocamento e le attività propedeutiche sono regolate da apposito contratto di mandato stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le banche o istituti di credito come sopra individuati.
Art. 13.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dell'Agenzia del Demanio e dei soggetti individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, rilascia dichiarazioni in relazione al Ministero medesimo, alla Repubblica Italiana, all'Agenzia del Demanio, all'Agenzia del Territorio ed agli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio nonché agli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e assume l'impegno di indennizzare la S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e i soggetti incaricati del collocamento ai sensi dell'articolo 12, nei casi previsti dall'allegato 5. L'eventuale indennizzo alla S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. avviene mediante il trasferimento di immobili da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, eventualmente di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ove tale trasferimento riguardi immobili di proprietà di enti previdenziali, ovvero mediante il pagamento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di somme di denaro.
Art. 14.
Le caratteristiche dei titoli da emettersi da parte della S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. per finanziare il pagamento del prezzo dei beni immobili alla stessa trasferiti ai sensi del presente decreto sono indicate nell'allegato 6. Tali titoli non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
Art. 15.
I pagamenti da parte della S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. o di suoi incaricati a valere sui flussi di cassa rinvenienti dalla gestione, dalla vendita dei beni immobili ad essa trasferiti ai sensi del presente decreto e dalle altre operazioni accessorie all'operazione di cartolarizzazione relativa ai medesimi immobili, avvengono con la medesima periodicità del pagamento delle cedole sui titoli di cui all'articolo 14, secondo uno specifico ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. ed i suoi creditori, approvato dalle agenzie di rating incaricate della valutazione dei titoli di cui all'articolo 14 ed applicato alle somme di volta in volta disponibili per tali pagamenti da parte della S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.. Tale ordine di priorità dei pagamenti, per quanto riguarda le somme da corrispondersi, ai sensi del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, all'Agenzia del Demanio ed agli enti previdenziali individuati quali originari proprietari degli immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, in relazione alle attività di vendita da questi effettuate, prevede che tali somme siano corrisposte subordinatamente al preventivo pagamento, da parte della S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., delle commissioni, costi e spese dalla stessa dovute nei confronti di soggetti diversi in relazione a (i) l'esistenza della S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., (ii) la quotazione e la gestione amministrativa dei titoli di cui all'articolo 14, e (iii) la ricostituzione dell'importo previsto per le spese. Inoltre, l'ordine di priorità di cui al presente articolo, per quanto riguarda le somme eventualmente da corrispondersi a titolo di prezzo differito ai sensi dell'articolo 3, ai soggetti individuati quali originari proprietari degli immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, prevede che tali somme siano corrisposte, al Ministero dell'economia e delle finanze per conto di detti soggetti, subordinatamente al preventivo rimborso, da parte della S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., dei titoli di cui all'articolo 14, ovvero, nell'ipotesi di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 3, dei nuovi titoli emessi o dei finanziamenti assunti.
Art. 16.
L'Agenzia del Demanio e gli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni
immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio versano, trimestralmente alla S.C.I.P.
Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., sul conto di cui all'articolo 5 una somma
forfettariamente determinata nel 85% dell'ammontare complessivo dei canoni di locazione dovuti in
relazione ai contratti di locazione relativi agli immobili trasferiti ai sensi del presente
decreto, a prescindere dall'effettivo incasso dei medesimi. La predetta somma è calcolata dal
soggetto incaricato dell'amministrazione del programma dell'operazione sulla base delle
informazioni fornite dai soggetti incaricati della gestione degli immobili trasferiti dal presente
decreto ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 4.
A fronte dell'attività di gestione e vendita affidata, ai sensi del contratto di cui
all'ultimo capoverso dell'articolo 4, all'Agenzia del Demanio ed agli enti previdenziali
individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del
Demanio, i predetti soggetti percepiscono dalla S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili
Pubblici S.r.l. una commissione periodica commisurata alle vendite degli immobili effettuate
dall'Agenzia del Demanio e da ciascun ente previdenziale individuato quale originario proprietario
dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, da corrispondersi e calcolarsi in
conformità a quanto previsto nel citato contratto. Tale commissione è per la prima volta liquidata,
con le modalità di cui all'articolo 15, alla data in cui siano disponibili i dati relativi alle
prime vendite effettuate da ciascun soggetto. Al fine di incentivare il raggiungimento degli
obiettivi di vendita individuati dal contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, gli
enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti
dell'Agenzia del Demanio e l'Agenzia del Demanio possono introdurre apposite forme di
incentivazione del personale.
Art. 17.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, per conto della S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., alla copertura dei rischi connessi alla variabilità del tasso di interesse e dell'eventuale tasso di cambio sui titoli di cui all'articolo 14, al fine di consentire l'ottenimento e il mantenimento del rating previsto per i medesimi titoli, indicato nell'allegato 6.
Art. 18.
Per consentire lo svolgimento delle attività previste nel contratto di gestione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, la S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., fermi restando gli eventuali obblighi di legge, conferisce procura a ciascuno degli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio ed all'Agenzia del Demanio, in persona dei soggetti individuati dagli stessi o dagli organi amministrativi, anche al di fuori dei vincoli previsti dalle norme gerarchico-amministrative dello stesso.
Art. 19.
Il Capo del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, e in caso di
sua assenza o impedimento, il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti,
i documenti e tutti gli atti relativi all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 21 novembre 2002
p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
ARMOSINO
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.6 Economia e finanze,
foglio n.323