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Decreto Ministeriale 14 marzo 2001, n 292.

Decreto Ministeriale 14 marzo 2001, n° 292. Criteri e modalità per la riduzione degli spazi adibiti ad uffici pubblici

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 499,recante disposizioni finalizzate a ridurre gradualmente il ricorsoalla locazione d'immobili di proprietà privata da parte delleAmministrazioni statali;

Visto l'art. 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così comemodificato dall'art. 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cheattribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica il potere di adottare con proprio decretomisure finalizzate a ridurre gradualmente l'ammontare dei metriquadrati di superficie degli immobili in uso alle Amministrazionicentrali e periferiche dello Stato, con il supporto dell'Agenzia deldemanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro,del bilancio e della programmazione economica, che può avvalersieventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con lemodalità di cui all'art. 26 delle medesima legge n. 488 del 1999;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, chestabilisce nuove modalità di acquisizione di beni e servizi da partedelle Amministrazioni statali attraverso la stipula di convenzioniquadro con strutture specializzate;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, chenell'ambito del disegno di riforma dell'organizzazione del Governo haistituito l'Agenzia del demanio a cui sono attribuiti i compiti inprecedenza svolti dal Dipartimento del territorio del Ministero dellefinanze, in materia di gestione dei beni dello Stato e di locazionepassive;

Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione

Il presente decreto detta i princìpi, i criteri e le modalità acui le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ai sensidell'art. 24, comma 1, della legge n. 488/1999 e successivemodificazioni, devono attenersi per pervenire ad una gradualeriduzione, su tutto il territorio nazionale, sia dei costi siadell'ammontare complessivo dei mq di superfici degli immobiliutilizzate per l'espletamento delle proprie finalità governative, adesclusione degli alloggi di servizio riservati alle forze dell'ordineai sensi delle leggi 18 agosto 1978, n. 497, 1 dicembre 1986, n.831, e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito inlegge n. 472/1987.

Art. 2.
Fitti passivi - Attività di ricognizione

1. Le amministrazioni statali destinatarie del presente decreto,entro centoventi giorni dalla sua emanazione, provvedono allaricognizione degli immobili condotti in fitto passivo per esigenzegovernative.

2. La ricognizione deve essere effettuata secondo modalitàtecniche uniformi prestabilite e, in particolare, deve evidenziareper ciascun bene:

a) l'estensione delle superfici utili distinte per tipologie d'uso, individuate in base ai criteri di cui all'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) l'estensione delle aree coperte e scoperte destinate a parcheggio ed eventuali aree scoperte pertinenziali;

c) il numero delle unità operative allocate, distinte per funzione e qualifiche;

d) i costi di manutenzione ordinaria sostenuti nel triennio 1998-2000;

e) i costi sostenuti per l'affitto passivo degli immobili.

3. Effettuata la ricognizione le amministrazioni centralicomunicano all'Agenzia del demanio le risultanze delle operazioniafferenti all'ambito istituzionale di ciascun dicastero.

4. Allo scadere del termine di cui al comma 1, qualora laricognizione non sia stata effettuata, l'Agenzia del demanio sisostituirà alle amministrazioni interessate negli adempimentiprevisti dal presente articolo. Tale attività sostitutiva è svoltaa titolo oneroso e la quantificazione del relativo corrispettivo èeffettuata sulla base di parametri stabiliti in rapportoall'estensione e alle caratteristiche delle superfici utilizzateoggetto della ricognizione.

5. L'Agenzia del demanio provvede all'esame e al monitoraggio deidati acquisiti nonché alla creazione di una specifica banca dati.

6. L'Agenzia del demanio presenterà annualmente al Ministero deltesoro, del bilancio e della programmazione economica una relazionesui risultati dell'attività gestionale condotta ai sensi delpresente articolo e dei successivi articoli 3 e 4.

Art. 3.
Elaborazione piani di razionalizzazione

1. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, neicentoventi giorni successivi alla ricognizione elaborano piani dirazionalizzazione e di ottimizzazione degli spazi utilizzati e deisistemi di manutenzione, al fine di pervenire ad una effettivariduzione delle superfici utilizzate e dei connessi costi.Detti piani sono definiti di intesa con l'Agenzia del Demaniomediante specifica convenzione che regolerà i relativi rapporti e iconnessi oneri definiti avuto riguardo alle esigenze prospettate daciascuna amministrazione, alla tipologia e alle caratteristiche degliimmobili.

2. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione erazionalizzazione si deve tener conto della riorganizzazionedell'amministrazione statale prevista dal decreto legislativo n.300/1999 o da altre leggi di riforma, del decentramento di funzioni epoteri agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo n.112/1998, nonché dell'introduzione nei processi amministrativi dellenuove tecnologie informatiche.

3. L'ottimizzazione degli spazi, è perseguita rapportandoli alleeffettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umaneimpiegate. Per la determinazione degli standard ottimali diutilizzazione degli spazi in rapporto al numero, funzione equalifiche del personale è fatto riferimento ai seguenti parametri:

Numero massimo di persone
Qualifica per stanza mq per persona
Dirigente 1 Minimo 25,3
Massimo 28,3
Funzionario
(dal settimo al nono livello)
3 Minimo 13,3
Massimo 21,3
Impiegato
(dal quarto al sesto livello)
8 Minimo 9,0
Massimo 12,0

Gli standard soprariportati comprendono sia gli spazi complementari(stanze riunioni, biblioteche, archivi, mense) sia gli spazi relativialla distribuzione ambientale funzionale (corridoi, ingressi, scale,servizi).

4. I piani redatti secondo i criteri di cui ai commi precedentidovranno prevedere la riorganizzazione e la riallocazione degliuffici attraverso rilasci, accorpamenti e trasferimenti, al fine diconseguire una riduzione dei costi pari almeno al 3 per cento deglioneri sostenuti per fitti passivi da ciascuna amministrazione.

5. I piani di razionalizzazione e ottimizzazione elaborati eattuati sono soggetti a verifica triennale per accertare la lororispondenza alle esigenze delle singole amministrazioni.La verifica viene effettuata d'intesa con la Agenzia del demanio.

Art. 4.
Ridefinizione dei contratti di affitto

Definiti i piani di ottimizzazione e razionalizzazione secondo lemodalità e i tempi indicati nel precedente art. 3, leamministrazioni centrali e periferiche dello Stato, al fine diconseguire la riduzione sia delle superfici utilizzate, sulla basedegli standard di cui all'art. 3, comma 3, sia dei costi, nellamisura di cui al comma 4 del precedente articolo, provvederanno:

a) a recedere dal contratto di locazione nei modi e termini di legge nel caso in cui le superfici locate non siano più necessarie agli usi governativi;

b) ad esperire idonee ed opportune trattative per la rinegoziazione dei contratti in essere allo scopo di contenere la relativa spesa nei termini di cui al comma 4 del precedente articolo. Nell'ipotesi in cui alla data del 31 dicembre 2001, i tentativi esperiti non sortiscano effetto, le amministrazioni provvederanno a rilasciare gli immobili alla data di naturale scadenza del contratto ricercando nel contempo soluzioni allocative alternative meno onerose.

c) Le amministrazioni proseguiranno nei rapporti di locazione giunti a scadenza e soggetti al rinnovo esclusivamente nel caso in cui sia stato conseguito l'obiettivo della riduzione dei costi nella misura di cui al comma 4 del precedente articolo. Nell'attività di ridefinizione dei contratti di locazione le amministrazioni predette si avvalgono del supporto dell'Agenzia del demanio.

Art. 5.
Immobili di proprietà dello Stato

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, l'Agenzia deldemanio d'intesa con le amministrazioni statali interessate,quantificherà i costi d'uso degli immobili appartenenti al demanio epatrimonio dello Stato, utilizzati dalle amministrazioni statali perfinalità governative.

2. Il costo d'uso è determinato con riferimento ai valori dimercato degli immobili e alle superfici utili calcolate ai sensidell'art. 2, comma 2, lettere a) e b).

3. Il costo d'uso degli immobili utilizzati, per lo svolgimentodelle attività istituzionali, dalle Forze armate e dalle Forzedell'ordine nonché, il costo d'uso degli immobili utilizzati, per losvolgimento delle attività istituzionali, dal Ministero dellagiustizia e dal Ministero per i beni e le attività culturali ècommisurato al 60% delle superfici effettivamente utilizzatecalcolate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b).

4. Gli immobili di proprietà dello Stato in uso governativoeccedenti le effettive esigenze allocative delle amministrazionistatali dovranno essere riconsegnati all'Agenzia del demanio.

5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni dicui all'art. 1, sono introdotte, nell'ambito delle unitàprevisionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'usodegli immobili di cui ai commi precedenti.

6. Gli importi ricompresi nelle poste di cui al precedente comma 5,e corrispondenti al costo d'uso degli immobili risultano tra le posteattive dello stato di previsione della entrata del bilancio delloStato sotto il capitolo 4422.

Art. 6.
Altre amministrazioni

1. Le altre pubbliche amministrazioni non ricomprese nell'art. 1del presente decreto, che intendono adottare piani dirazionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici,possono avvalersi dell'Agenzia del Demanio.

2. I rapporti tra i soggetti di cui al comma precedente sono regolati da apposita convenzione a titolo oneroso.