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Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 febbraio 2002

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 febbraio 2002. Assegnazione dei beni alle Agenzie Fiscali

II Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 10, 26, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 70, e 74 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 73, comma 5, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a norma del quale il Ministro delle finanze dispone con decreto in ordine all'assegnazione di beni afferenti ciascuna agenzia fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con il quale è stata disposta, tra l'altro, l'operatività delle agenzie fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107 di emanazione del regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze, previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

Visto, in particolare, l'articolo 4 del citato decreto del Ministro delle Finanze n. 1390, con il quale si faceva riserva di emanare appositi provvedimenti per l'assegnazione dei beni alle agenzie fiscali;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la tabella C del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente l'individuazione di beni patrimoniali suscettibili di utilizzazione economica, nell'ambito dell'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visti gli articoli n. 822, 823 del codice civile, concernenti la inalienabilità dei beni di demanio pubblico ed i beni patrimoniali indisponibili;

Visto l'art. 24 della legge del 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'ari 62 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, e precisato nelle circolari 7 aprile 2000, n. 18 e 26 marzo 2001, n. 17 del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concernenti gli affitti ed i fitti figurativi;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 luglio 1998, n. 367, concernente norme per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 di approvazione del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718 di approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1987 di approvazione delle nuove istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Visto l'articolo 17, commi 20 e 21 della legge 15 maggio 1997 n. 127, concernente il valore dei beni ed apparecchiature di natura informatica iscritti negli inventari e le relative modalità di ammortamento;

Vista la convenzione di concessione tra il Ministero delle Finanze e la Società Generale di Informatica s.p.a. n. 889 del 13 aprile 1992, prorogata al 31 maggio 2003, con atto aggiuntivo di proroga tecnica, prot. n. 250/2001/DPF/UCD/UDG del 10 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997,n. 352;

Considerata la necessità e l'urgenza di dotare le agenzie fiscali dei beni necessari al funzionamento delle stesse, attivando le procedure necessarie al trasferimento, alle predette agenzie, dei beni utilizzati dagli uffici dei soppressi Dipartimenti del Ministero delle Finanze;

Considerato che, nell'ambito dell'assegnazione di beni mobili alle agenzie fiscali, occorre prevedere, per i beni di natura informatica, una parallela e diversa procedura di assegnazione, perché attualmente registrati nelle scritture contabili della Società Generale di Informatica secondo quanto previsto nella convenzione di concessione n. 889 del 13 aprile 1992 tra il Ministero delle finanze e detta Società, prorogata al 31 maggio 2003, con atto aggiuntivo di proroga tecnica, prot. n. 250/2001/DPF/UCD/UDG del 10 maggio 2001;

Considerato che, nell'ambito dell'assegnazione di beni mobili alle agenzie fiscali, occorre prevedere, per i beni di natura culturale, una parallela e diversa procedura di assegnazione, secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvate tramite il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490;

DECRETA

TITOLO I
Assegnazione dei beni immobili di proprietà dello stato alle agenzie fiscali

Art. 1
Agenzia delle entrate

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, all'agenzia delle entrate restano assegnati, a titolo di concessione, i beni immobili di proprietà dello Stato già assegnati in uso governativo agli uffici del soppresso dipartimento delle entrate e confluiti nell'agenzia delle entrate.
2. I locali siti in Roma, viale Europa 242, in atto utilizzati dagli uffici centrali e da quelli del soppresso dipartimento delle entrate, confluiti nell'agenzia delle entrate, sono rilasciati solo nel momento in cui il compendio sito in Roma, via Mario Canicci 131, anch'esso utilizzabile in concessione dall'agenzia delle entrate, sarà reso disponibile dagli uffici centrali ivi allocati.

Art. 2
Agenzia del territorio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, all'agenzia del territorio restano assegnati, a titolo di concessione, i beni immobili di proprietà dello Stato già assegnati in uso governativo agli uffici del soppresso dipartimento del territorio e confluiti nell'agenzia del territorio.

Art. 3
Agenzia del demanio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, all'agenzia del demanio restano assegnati, a titolo di concessione, i beni immobili di proprietà dello Stato già assegnati in uso governativo alla soppressa discrezione centrale del demanio.
2. Dalla stessa data all'agenzia del demanio restano assegnati, a titolo di concessione, i locali occupati dal proprio personale negli immobili di proprietà dello Stato ove hanno sede gli uffici periferici dell'agenzia.

Art. 4
Agenzia delle dogane

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, all'agenzia delle dogane restano assegnati, a titolo di concessione, i beni immobili di proprietà dello Stato già assegnati in uso governativo agli uffici del soppresso dipartimento delle dogane e confluiti nell'agenzia delle dogane, ad esclusione dell'immobile sito in Roma, via della Luce 35.

Art. 5
Canoni e superfìci occupabili

1. Per la determinazione del costo d'uso dei beni immobili di proprietà dello Stato e per il calcolo delle superfìci occupabili si applicano le disposizioni previste dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificate dall'art. 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il costo d'uso dei medesimi beni, per il corrente anno è determinato nei modi previsti dall'art. 24, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo le determinazioni di valore stabilite per l'anno 2001 e per l'anno 2002, rispettivamente, con circolare 7 aprile 2000, n. 18 e con circolare 26 marzo 2001, n. 17 del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica,salvo eventuali conguagli.

Art. 6
Adempimenti amministrativi

1. L'agenzia del demanio provvede, d'accordo con le altre agenzie, agli adempimenti amministrativi necessari all'assegnazione in concessione dei beni immobili di proprietà dello Stato, di cui agli articoli 1,2,3 e 4 precedenti, applicando la previsione dell'articolo

Titolo II
Assegnazione dei beni mobili di proprietà dello stato alle agenzie fiscali

Art. 7
Beni durevoli e di facile consumo

1. I beni mobili di proprietà dello Stato destinati al servizio civile governativo, diversi da quelli di cui ai successivi articoli 8 e 9, compresi quelli di facile consumo, acquisiti con gli stanziamenti di bilancio dell'esercizio 2000 e precedenti, già iscritti in inventario a cura dei consegnatari degli uffici dei soppressi dipartimenti confluiti nelle rispettive agenzie, sono conferiti in proprietà alle agenzie medesime.
2. I consegnatari dei soppressi dipartimenti, entro l'esercizio 2002, consegnano tutti i beni di cui al comma precedente, risultanti dal conto reso alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato o all'Ufficio centrale del bilancio al termine dell'esercizio dell'anno 2000 agli incaricati degli uffici delle agenzie, mediante redazione e sottoscrizione di formale verbale di consegna in contraddittorio.
3. I consegnatari dei soppressi dipartimenti provvedono ad inviare copia dei verbali di avvenuta consegna ai competenti uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che formalizzeranno le variazioni alla consistenza del patrimonio dello Stato e solleveranno formalmente gli agenti contabili sopra citati dall'incarico di custodia dei beni consegnati alle agenzie.
4. All'agenzia delle entrate vengono conferiti in proprietà, con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 precedenti, tutti i beni mobili dello Stato iscritti nell'inventario affidato al consegnatario della sede ministeriale di Roma, viale Europa n. 242, già in uso agli uffici del soppresso dipartimento delle entrate confluiti nell'agenzia delle entrate.
5. All'agenzia del demanio vengono conferiti in proprietà, con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 precedenti, tutti i beni mobili di proprietà dello Stato iscritti nell'inventario affidato al consegnatario della soppressa direzione centrale del demanio ed esistenti presso la sede di Roma, via del Quirinale n. 30.
6. All'agenzia del demanio vengono conferiti in proprietà, con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 precedenti, anche i beni mobili di proprietà dello Stato iscritti negli inventar! affidati ai consegnatari degli uffici del soppresso dipartimento del territorio, utilizzati dal personale impiegato sia nei reparti demanio degli uffici del territorio che nelle sezioni demanio delle direzioni compartimentali del medesimo soppresso dipartimento.
7. All'agenzia delle dogane vengono conferiti in proprietà, con le modalità di cui ai commi 1,2,3 precedenti, tutti i beni mobili di proprietà dello Stato iscritti nell'inventario affidato al consegnatario del soppresso dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed esistenti presso la sede di Roma, via della Luce n.35.
8. I beni di cui al presente articolo sono iscritti nelle scritture contabili delle agenzie fiscali al valore attualizzato alla data della loro acquisizione.

Art. 8
Beni informatici e beni strumentali acquisiti attraverso la concessionaria per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo del ministero delle finanze

1. Alle agenzie fiscali vengono conferiti in. proprietà i beni informatici e strumentali acquisiti dalla concessionaria per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo, già in dotazione agli uffici dei soppressi dipartimenti confluiti nelle agenzie.
2. I beni informatici e strumentali, il cui costo è imputato agli stanziamenti di bilancio dell'esercizio 2001 e seguenti, sono registrati nelle scritture contabili delle agenzie fiscali.
3. I beni informatici e strumentali, il cui costo è imputato agli stanziamenti di bilancio dell'esercizio 2000 e precedenti, sono registrati nelle scritture contabili delle agenzie fiscali al valore attualizzato.
4. I beni informatici e strumentali a gestione indivisa, il cui costo è imputato agli stanziamenti di bilancio dell'esercizio 2000 e precedenti, sono iscritti negli inventari del Dipartimento per le Politiche Fiscali al valore attualizzato, entro il corrente esercizio finanziario, salvo essere conferiti in proprietà secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art.7, all'atto dell'eventuale suddivisione di detti beni, alle agenzie fiscali.
5. I beni informatici e strumentali a gestione indivisa, il cui costo è imputato agli stanziamenti di bilancio dell'esercizio 2001 e seguenti, sono registrati pro quota nelle scritture contabili delle agenzie fiscali in relazione alla spesa sostenuta.

Art. 9
Beni culturali

1. I beni mobili oggetto della disciplina dettata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che risultano negli inventari degli uffici dei soppressi dipartimenti del Ministero delle finanze, confluiti nelle agenzie, o che risultano detenuti dai detti uffici senza inventariazione, sono riportati, a cura dei consegnatari, in appositi e distinti elenchi da trasmettere alle soprintendenze competenti per territorio e materia, facenti capo al ministero per i beni e le attività culturali, al fine di procedere, congiuntamente, ad una preventiva ricognizione della loro consistenza, del loro stato di conservazione e della loro rilevanza per le raccolte museali statali. Completata tale ricognizione le soprintendenze concordano con i consegnatari le modalità di trasferimento presso le competenti sedi museali dei beni riconosciuti rilevanti per le pubbliche raccolte e concordano con le agenzie fiscali interessate le modalità e le condizioni dell'affidamento ad esse dei beni culturali non interessanti per le pubbliche raccolte, secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali.
2. I beni culturali di proprietà non statale, già detenuti, a titolo di deposito temporaneo, degli uffici dei soppressi dipartimenti del Ministero delle Finanze confluiti nelle agenzie e non risultanti nei rispettivi inventar!, sono riportati, a cura dei consegnatari, in appositi elenchi, da trasmettere agli enti concedenti ed alle soprintendenze di competenza per materia e territorio per l'autorizzazione alla loro restituzione agli enti concedenti. Le agenzie fiscali concordano con gli enti concedenti le modalità e le condizioni per l'utilizzo in deposito degli eventuale beni non restituiti, secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali.

Art. 10
Norma finale

1. Nella convenzione annuale con le agenzie fiscali si tiene anche conto del valore e della qualità dei beni mobili, di cui agli articoli 7, 8 e 9, assegnati alle Agenzie stesse.
Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio, 2002

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE