sei in: HomeL'AgenziaDocumentiLeggi e DecretiLegge 28 dicembre 2001, n.448
(pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 2001, n. 301)
... omissis...
Art. 19
Assunzioni di personale
1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle
agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed
amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai
consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno
per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i
singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle
disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti
disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle
disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di
accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure
di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune
ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119,
comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato
del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli
enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte
salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza
organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette e quelle
relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il divieto non si applica al personale della carriera
diplomatica. Il divieto non si applica altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero
della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un
programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure
professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario. Il
Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro
a tempo determinato, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n.
242. Il programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di validità delle graduatorie per
l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al
presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi,
fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12,
comma2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la
spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai
comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali non può superare l'importo della spesa
sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione
programmata indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale della magistratura,
all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "banditi con unico
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge".
3. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'ultimo periodo,
introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
sostituito dal seguente: "Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200
unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 2002". 4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di
cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze
armate e i Corpi di polizia nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici
piani annuali con l'indicazione:
5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione
del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale
in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di
ciascun quadrimestre.
6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella "A" allegata al
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio
permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente
articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n.
215 del 2001.
7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle
di diritto.
8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui
all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di
personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali
deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
9. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane presso le
pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002. I comandi in atto del personale dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 11,
comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre 2002.
10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario
nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione
riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere
inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di
medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi
di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a
tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed
essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica
turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi
della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica..
12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo
svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo
stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il
conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si
iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento
dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea può partecipare successivamente, a
fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina
generale.
13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza canoni aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato si applicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le disposizioni
di cui all'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 338.
14. Le Amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione del proprio
personale anche ai fini della dirigenza favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di
laurea, anche triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione a
distanza per finalità connesse alle attribuzioni istituzionali della amministrazioni interessate. A
tal fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla
formazione del personale, le Amministrazioni pubbliche e le relative Scuole o strutture di
formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di studio del valore
massimo corrispondente all'iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo
rimborso. 15. Ai fini dello sviluppo e del potenziamento dell'attività di ricerca della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo
di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28
settembre 2000, n. 301, e con conseguente indisponibilità di posti di professore, la citata Scuola
può assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive svolte
secondo la vigente normativa in materia universitaria.
... omissis...
Art. 27
Disposizioni finanziarie per gli enti locali
15. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, al secondo periodo, dopo le parole: "in
deroga ad ogni normativa vigente", sono aggiunte le seguenti: ", determinando il prezzo di cessione
con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e
non tenendo conto del valore di quanto edificato".
16. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono aggiunte, in fine, le
parole: ", non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di
urbanizzazione".
19. Gli immobili di proprietà degli enti locali destinati dal piano regolatore generale alla
realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di attività dirette a perseguire finalità
pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto possono essere concessi in
locazione, a titolo oneroso, nelle more dell'attuazione del piano regolatore generale stesso, a
soggetti pubblici o privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla realizzazione di tali
attività, attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle
disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di locazione di natura
transitoria, ai suddetti immobili può essere attribuita una destinazione diversa dalla destinazione
finale e in deroga alla destinazione urbanistica dell'area. Il contratto di locazione costituisce
titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo,
con esclusione del pagamento dell'eventuale indennità di avviamento commerciale. Con lettera
raccomandata da inviarsi almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, ciascuna delle
parti ha diritto di comunicare all'altra parte la propria intenzione di proseguire la locazione,
attivando la procedura per la stipula di un nuovo contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve
avvenire improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Capo III
Patto di stabilità interno per gli enti pubblici
Art. 28
Trasformazione e soppressione di enti pubblici
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della
spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l'efficienza e di
migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici, le agenzie
e gli altri organismi, anche indipendenti, ai quali non siano affidati compiti di garanzia di
diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio
dello Stato o di altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni o in
fondazioni di diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti od organismi che svolgono
attività analoghe o complementari, ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le
organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.
2. Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti,
le agenzie e gli altri organismi pubblici che:
3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 5 dell'articolo
24 e all'articolo 26 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti
commissioni. Le Commissioni possono richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una
proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la
complessità della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo
all'esame delle Commissioni.
4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per l'adozione del parere, e
limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei regolamenti
previsti dal comma 1 sono prorogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui al comma 3, secondo
periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 3, i regolamenti
possono comunque essere emanati. 5. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica
che i servizi siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico.
6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le modalità
stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale, sentite le regioni
interessate, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma restando la
natura pubblica degli istituti medesimi, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 269.
9. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato
allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di
trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.
11. Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di
approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture,
opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti ad prevalente uso irriguo della risorsa
idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici.
Art. 29
Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento
al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a
carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi
prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.
3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti
ai sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo
90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le
seguenti modificazioni:
5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a
definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per
l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali
clausole di carattere finanziario, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali.
6. Alla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) spa sono trasferiti i compiti
attribuiti al centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
non attinenti ad attività di indirizzo e certificazione. Per il migliore perseguimento dei propri
fini istituzionali, le pubbliche amministrazioni possono stipulare con tale società specifiche
convenzioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'entrata
in vigore di un regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo 17 , comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
7. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per
l'informatica, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:
... omissis...
Misure in materia di servizi della pubblica amministrazione e di sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud
1. Al fine di migliorare i rapporti con i cittadini e con le imprese, le amministrazioni dello
Stato, centrali e periferiche, le agenzie, gli enti locali possono attivare, entro il primo
semestre del 2002, iniziative per il colloquio diretto con l'utenza, via telefono o via web, a
valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché sulle disponibilità indicate nei piani per
il 2002 approvati dall'AIPA.
Al fine di accelerare ed estendere l'utilizzo delle tecnologie finalizzate al miglioramento
della qualità dei servizi prestati ai cittadini ed alle imprese e per realizzare economie di
gestione, le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 possono partecipare a consorzi o
stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.
Nella stipula delle convenzioni, le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 tengono
conto dei seguenti principi e criteri preferenziali:
Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n, 400, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, individua le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 e stabilisce le disposizioni attuative del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
... omissis...
Art. 33
(Servizi dei beni culturali)
All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera b) è
aggiunta la seguente:
"b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi
finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio
artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovrà stabilire, tra l'altro:
le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con
criteri concorrenti dell'offerta economica più vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi
qualitativamente più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della
tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i
rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e
all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla
tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le
professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il
personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri dovranno attenersi ai principi
stabiliti all'articolo 2, comma 1, dello Statuto dell'International Council of Museums. Con lo
stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione
per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per
tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa
convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che,
all'atto della cessazione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella
disponibilità di quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di
gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore
rilevanza anche beni e siti cosiddetti "minori" collocati in centri urbani con popolazione pari o
inferiore a 30.000 abitanti, verrà considerato titolo di preferenza a condizione che sia sempre e
comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo
minore".
... omissis...
Capo IX
Altri interventi
Art. 49.
Beni mobili registrati sequestrati e confiscati
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a:
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, previo
parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento
governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a
semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione
stradale e, in particolare, quello di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, prevedendo, altresì, che i veicoli sottoposti alle sanzioni
amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via esclusiva, al
trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido, nonché la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.549, 37 a euro 6.197, 48 e la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi nei confronti di chiunque, durante il periodo in
cui il veicolo è sottoposto al sequestro o al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso e
nei confronti del proprietario o conducente che rifiutano di custodire, a proprie spese, il veicolo
sequestrato o fermato. In questo caso si procede direttamente alla vendita del veicolo secondo le
modalità di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita,
tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme
di euro 77,5 milioni per l'anno 2002, 129,1 milioni per l'anno 2003 e 232,4 milioni a decorrere
dall'anno 2004, è utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento
tecnologico e strumentale degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e
della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali. Restano ferme le
disposizioni vigenti che consentono l'affidamento e l'assegnazione dei beni mobili registrati
sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività
istituzionali.
... omissis...
Art. 51
Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia
1. Dopo l'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - (Diritto di surroga). - 1. Il Fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive di cui all'articolo 18 è unificato al Fondo di solidarietà per le vittime
dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.
Tale Fondo unificato è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti dei
medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.
2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 è esercitato dal concessionario di cui
all'articolo 19, comma 4.
3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del
presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura".
2. All'articolo 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in
conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle
vittime dei reati di tipo mafioso".
Art. 52
Interventi vari (estratti)
15. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni,
è abrogato. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 è conseguentemente
ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
21. Dopo l'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è aggiunto il seguente:
Art. 5-bis
Disposizioni per favorire le aziende agricole montane
1. Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità indivisibili per 15 anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.
2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.
3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.
4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.
5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile."
66. per la realizzazione del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" è autorizzato un contributo al comune di Genova di 3 milioni di euro per l'anno 2002, per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione di beni di interesse storico-artistico.
Art. 53
Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano
1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei
conseguenti effetti inquinanti, le arre appartenenti al demanio portuale, escluse le banchine,
occupate fallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono
assegnate, in adesione alla sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di 2,60 milioni di
euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria per essere destinate, in coerenza con la
determinazione del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi
poteri di pianificazione territoriale, ad insediamenti socio-produttivi strategici di rilevante
interesse regionale ambientalmente compatibili.
2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una società per azioni allo
scopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia
di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria. Tale
società verrà altresì partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La
società per azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalità più opportune, la
disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale
concessionario, garantisce la continuità dell'attuale occupazione anche attraverso il
consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate nell'articolo 4 della
legge 9 dicembre 1998, n. 426. in tale quadro il Governo garantisce il mantenimento della
continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal
presenta articolo sono esenti da imposizioni fiscali.
... omissis...
Art. 61
Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente: "3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati oppure utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorché negli stesi immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresì nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3."
... omissis...
Art. 71
Disposizioni in materia di trasferimenti di beni demaniali
1. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, concernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni e la successiva cessione ai privati, si applicano anche alle aree demaniali ricadenti nel territorio nazionale non destinate all'esercizio della funzione pubblica e su cui siano state seguite opere di urbanizzazione di costruzione in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.
... omissis...
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E
DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
(estratto)
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|
| (migliaia in Euro) | |||
| - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del Demanio - capp. 3901, 3902, 6.2.3.5 - Agenzia del Demanio - cap. 7777) | 232.406 | 232.406 | 232.406 |
... omissis...