Componenti
Attribuzioni (art.6 dello Statuto)
1. Il Comitato di gestione è composto da quattro membri, nonchè dal Direttore, che lo presiede. In assenza del Direttore, il Comitato è convocato e presieduto dal componente più anziano di età.
2. I componenti del Comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'Agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'Agenzia.
3. I componenti del Comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.
4. I componenti del Comitato non possono svolgere attività di lavoro autonomo né essere amministratori o dipendenti di società o imprese che operano nei settori di attività dell'Agenzia.
5. Il Comitato di gestione delibera:
a. su proposta del Presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia, nonché il bilancio consuntivo, il budget e i piani aziendali;
b. su proposta del Presidente, gli impegni di spesa nonchè il ricorso a finanziamenti esterni di importo superiore, rispettivamente, ad euro 2,5 milioni;
c. sulle scelte strategiche aziendali e sulle nomine dei dirigenti apicali dell'Agenzia;
d. su ogni questione relativa al proprio funzionamento.
6. Il Comitato si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno quattro volte l'anno, nonché tutte le volte in cui il Presidente ne effettua la convocazione, ovvero quando ne è fatta richiesta scritta al Presidente dalla maggioranza dei suoi componenti in carica.
7. Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario scelto tra il personale dell'Agenzia.
8. Sono valide le riunioni a distanza del Comitato, sempre che, attraverso strumenti che assicurano i collegamenti video ed audio, tutti i componenti possano identificarsi, della loro identificazione venga dato atto a verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso, le riunioni del Comitato si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente, nel quale deve in ogni caso essere anche il Segretario.
9. La convocazione del Comitato è effettuata, di norma, almeno cinque giorni non festivi prima di quello stabilito per la sua riunione. Nei casi di urgenza mediante comunicazione via telefax, da trasmettersi almeno ventiquattro ore prima del termine fissato per l'adunanza.
10. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti che partecipano alla riunione; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
11. Delle riunioni del Comitato è fatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
12. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei revisori dei conti.