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Le novità introdotte dal D. Lgs 97/2016 in materia di accesso civico

Il d.lgs. 97/2016 ha modificato il d.lgs 33/2013 (decreto trasparenza) introducendo  una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of Information Act (c.d. FOIA).
Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.
Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente, salvo alcune eccezioni (c.d. “Accesso civico generalizzato” anche detto FOIA).
L’accesso civico è disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016.

 

Le diverse forme di accesso civico

In sintesi, secondo le previsioni di legge sopra richiamate, l’Accesso Civico si può oggi realizzare in due forme distinte:
- accesso civico generalizzato o c.d. FOIA, in relazione a qualsiasi dato / documento / informazione, mediante istanza indirizzata all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- accesso civico ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, in relazione ai soli dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione AT del sito istituzionale, mediante istanza indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

 

La presentazione dell’istanza di accesso civico generalizzato (FOIA)

Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D. Lgs 33/2013, così come modificato dal D. Lgs 97/2016, l’istanza di accesso civico generalizzato (o c.d. FOIA) è presentata, utilizzando l’apposito modulo , all’ indirizzo email dell’Ufficio che detiene i dati, informazioni o documenti, reperibile al seguente link:
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/amministrazionetrasparente/organizzazione/

(vedi sottosezione “Organizzazione” di Amministrazione Trasparente, alla voce “Articolazione degli uffici”).


La presentazione dell’istanza di accesso civico su dati oggetto di pubblicazione obbligatoria

Il comma 3, lettera d, dell’articolo 5 del D. Lgs 33/2013 così come modificato dal D. Lgs 97/2016 prevede espressamente che l’accesso civico possa essere presentato al Responsabile della Trasparenza solo nel caso in cui l’istanza abbia ad oggetto dati informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria in AT.
In tal caso l’istanza di accesso civico è presentata al Responsabile della Trasparenza utilizzando l’apposito modulo all’indirizzo email accessocivico@agenziademanio.it

In entrambi i casi all’istanza trasmessa utilizzando il relativo modulo è allegata copia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità.

 

Ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 33/2013 e della delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, il Responsabile della Trasparenza è titolare del potere sostitutivo.