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Fatturazione elettronica PA - Comunicazione ai fornitori dell’Agenzia del Demanio

Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 55 del 3 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 118 del 22 maggio 2013, ha definito le regole tecniche e le linee guida per la gestione dei processi di fatturazione elettronica alla Pubblica Amministrazione, in ossequio al percorso avviato con la Legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 1, commi da 209 a 214 e successive modificazioni).

In particolare il citato decreto, stabilendo le date di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica (6 giugno 2014 per Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Nazionali di Previdenza), ha introdotto una serie di disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, da attuarsi esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008.

In ossequio a quanto disposto dall’art. 3, comma 2 del DM 55/2013, l’Agenzia del Demanio ha identificato le unità organizzative deputate alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio, provvedendo quindi, già nello scorso mese di dicembre, al relativo inserimento nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it.

A ciascuna unità organizzativa l’IPA ha quindi provveduto ad assegnare un “codice ufficio” univoco che ciascun operatore economico, fornitore dell’Agenzia del Demanio, dovrà obbligatoriamente inserire nell’elemento “CodiceDestinatario” presente nel tracciato della fattura elettronica (cfr. Allegato A al DM 55/2013), per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione.

A far data dal 6 giugno, gli operatori economici dovranno pertanto provvedere alla emissione e trasmissione di tali documenti esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio, indicando il “codice ufficio” riferito all’unità organizzativa dell’Agenzia del Demanio con la quale è stato stipulato il contratto di fornitura dei beni e/o servizi, come riportato nella tabella allegata.

Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:

      - Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di

         tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;


      - Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche.

A decorrere dal 6 giugno 2014, l'Agenzia del Demanio non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, né potrà procedere ad alcun pagamento sino all’invio della fattura in formato elettronico contenente i codici CIG e CUP, ove previsti.

Al fine di massimizzare i vantaggi legati all’introduzione della fattura elettronica, favorendo il caricamento automatico del documento passivo nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia del Demanio, si segnala la necessità di inserire nel tracciato della “FatturaPA” alcune ulteriori informazioni “non obbligatorie” (es. nr. ordine di acquisto, nr. ricezione,ecc.) che saranno trasmesse all’operatore economico attraverso specifiche comunicazioni di posta elettronica, con l’indicazione del relativo campo del tracciato nel quale riportarle.

Per ulteriori e specifiche informazioni in merito a modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, è possibile consultare il sito www.fatturapa.gov.it.

Gli uffici dell'Agenzia del Demanio deputati alla ricezione delle fatture elettroniche sono riportati nel seguente prospetto: