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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2001, n. 189

Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50).

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Testo in vigore dal:  7-6-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 34;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica5 giugno 1976, n. 1076;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica5 giugno 1976, n. 1077;
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica20 aprile 1994, n. 367;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica28 aprile 1998, n. 154;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 19 settembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non accogliere l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato e sostanzialmente ripresa dalla VI Commissione della Camera dei deputati in ordine alla soppressione del comma 2 dell'articolo 11, in quanto tale disposizione si pone come elemento di chiarificazione, anche ai fini dell'interpretazione organica dell'articolato normativo, circa i riflessi finanziari del provvedimento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e per i beni e le attività culturali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'alienazione:
a) dei beni mobili delle amministrazioni dello Stato non più utilizzabili o utilmente conservabili o dei quali le amministrazioni non autorizzino la cessione alla Croce Rossa Italiana per le finalità consentite;
b) dei beni mobili confiscati, con eccezione di quelli confiscati ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, e salvo quanto disposto dal comma 2;
c) dei beni mobili di terzi rinvenuti in immobili di proprietà statale, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'invito da parte dell'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze.
2. Nel rispetto dei principi fissati dal codice di procedura penale per procedimenti di alienazione di beni sequestrati e confiscati, e ferma restando la particolare disciplina di tali procedimenti, il presente regolamento si applica nei casi di alienazione di veicoli, anche registrati, che si ritengono abbandonati per mancato ritiro da parte del proprietario nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'obbligo di ritiro, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, salve le garanzie fissate dal comma 3 dell'articolo 264 del codice di procedura penale.
3. Alla notificazione dell'obbligo del ritiro dei beni, di cui al comma 2, provvedono gli organi di polizia stradale che hanno proceduto all'accertamento delle violazioni, dalle quali consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Gli organi di polizia stradale, trascorso il periodo di tre mesi senza che il bene venga ritirato, trasmettono all'ufficio competente all'alienazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, copia del verbale di accertamento della violazione, di applicazione della sanzione amministrativa accessoria e del provvedimento di dissequestro, nonché la prova della notificazione dell'obbligo del ritiro agli interessati.
4. Non si ricorre alla procedura di cui al presente regolamento per:
a) la vendita di armi e armamenti dichiarati fuori uso o superati per cause tecniche;
b) la vendita dei beni per i quali l'amministrazione competente, per ragioni di sicurezza militare o di ordine pubblico, applichi procedure speciali di vendita, anche all'estero;
c) la vendita dei beni in dotazione alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari all'estero;
d) la vendita dei beni in dotazione alle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo;
e) le cessioni onerose tra pubbliche amministrazioni e alienazioni di titoli e valori mobiliari dello Stato;
f) la vendita di equipaggiamenti o beni recanti segni identificativi di corpi militari e di polizia.
5. Con decreti dei Ministri competenti sono individuati i criteri per la determinazione delle ragioni di sicurezza militare o di ordine pubblico in base alle quali escludere, ai sensi del comma 4, lettera b), specificate categorie di beni mobili dall'applicazione del presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998".
- Si trascrive il testo del punto n. 34, dell'allegato 1:
"34) Procedimento per l'alienazione di beni mobili, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 35; decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, art. 2; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a 388".
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275, reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato".
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1924, supplemento ordinario n. 130 reca: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato".
- Il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o luglio 1929, n. 151, reca: "Approvazione del regolamento sui servizi del provveditorato generale dello Stato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1955, n. 62, reca: "Decentramento di servizi del Ministero delle finanze".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1977, n. 239 reca: "Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239, reca: "Approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1986, n. 114, reca: "Approvazione del regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza".
- La legge 29 ottobre 1991, n. 358, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1991, n. 264, reca: "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1992, n. 116 supplemento ordinario reca: "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1994, n. 136 supplemento ordinario reca: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili".
- Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1996, n. 305, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Gazzetta Ufficiale 1o marzo 1997, n. 50), reca: "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997". Si trascrive l'art. 6:
"Art. 6 (Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria). - 1. (Omissis).
2. Il Ministero delle finanze può affidare le attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o più concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.
3. (Omissis).
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1997.
4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati.
5. L'attività degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e non ancora soppressi a norma dell'art. l dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze.
6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di assistenza fiscale, previsto dall'art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a valere sul capitolo n. 3479 del Ministero delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.
6-bis. (Omissis)".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". Si trascrivono i commi 25 e 26 dell'art. 17:
"25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri".
"26. È abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1998, n. 58, reca: "Regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1998, n. 116, reca: "Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203 supplemento ordinario, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Note all'art. 1:
- La legge 7 marzo 1996, n. 109, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1996, n. 58, reca: "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992 n. 114 supplemento ordinario, reca: "Nuovo codice della strada".
- Si trascrive l'art. 264 del codice di procedura penale:
"Art. 264 (Provvedimenti in caso di mancata restituzione). - 1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile, se la richiesta di restituzione non è stata proposta o è stata respinta, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo. Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura della cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al Ministero della giustizia.
2. L'autorità giudiziaria può disporre la vendita anche prima del termine indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.
3. La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell'art. 265, sono devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto".