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(dati aggiornati al 12 febbraio 2024)

Nella GU n. 63 del 2023 è stato pubblicato il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, le cui norme hanno assunto efficacia a partire dal 15 luglio 2023.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

 

CHE COSA SI PUÒ SEGNALARE

Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, sono oggetto di segnalazione le informazioni su violazioni di specifiche normative nazionali e dell’Unione Europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, e che consistono in comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. Tali situazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, RAGIONEVOLMENTE, ritenga potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Inoltre, possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

In particolare, possono formare OGGETTO DI SEGNALAZIONE:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

 

COSA NON SI PUÒ SEGNALARE

Non possono formare oggetto di segnalazione:

  • le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
  • le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell’Unione europea e nelle disposizioni attuative dell’ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
  • le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (che ricomprende regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri).
  • Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

 

CHI PUÒ SEGNALARE

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Pertanto, secondo la PROCEDURA PER WHISTLEBLOWING, possono effettuare le segnalazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Agenzia del Demanio:

  • tutti i dipendenti dell’Ente che operano all’interno dello stesso;
  • coloro che hanno instaurato con l’Agenzia altri tipi di rapporti giuridici, pur non avendo la qualifica di dipendenti, come i volontari, i tirocinanti (retribuiti o meno);
  • lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Agenzia, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della stessa;
  • persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
  • Possono effettuare una segnalazione anche coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l’Agenzia (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il periodo di selezione o in altre fasi precontrattuali), nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.

 

CANALI DI SEGNALAZIONE

In via prioritaria, i segnalanti utilizzano per le segnalazioni il CANALE INTERNO e – solo al ricorrere di determinate condizioni – possono effettuare una segnalazione esterna, all’ANAC, o una divulgazione pubblica, ovvero una denuncia all’Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

  • CANALE INTERNO PREVISTO DALL’AGENZIA DEL DEMANIO

In via prioritaria, i segnalanti utilizzano per le segnalazioni il canale interno.

  • CANALE ESTERNO PRESSO L’ANAC (https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/) SE:
  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
  • DIVULGAZIONE PUBBLICA, SE:
  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
  • DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE

Il D.Lgs. n. 24/2023 riconosce ai soggetti tutelati la possibilità, e in alcuni casi anche l’obbligo, di valutare di rivolgersi all’Autorità giudiziaria e contabile.

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ATTRAVERSO IL CANALE INTERNO DELL’AGENZIA DEL DEMANIO.

Il whistleblower che intenda effettuare la segnalazione interna di una violazione di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo dell’Agenzia dovrà RENDERE I SUOI DATI IDENTIFICATIVI e INDICARE CHIARAMENTE che si tratta di una SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING. CIÒ CONSENTE DI BENEFICIARE DELLE TUTELE PREVISTE DAL D.LGS. n. 24/2023, nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione, e di mantenere riservata la propria identità anche nel caso in cui la segnalazione pervenisse erroneamente ad un soggetto diverso dal RPCT, il quale è tenuto a trasmetterla immediatamente al RPCT, senza violarne la riservatezza.

Al segnalante è comunque riconosciuto il diritto di rendere segnalazioni anonime che, ove circostanziate, saranno considerate “ordinarie” e gestite nell’ambito di altri procedimenti di segnalazione/vigilanza dell’Agenzia. In ogni caso, il segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni, può beneficiare della tutela che il D. Lgs. n. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive.

Le SEGNALAZIONI AL CANALE INTERNO possono essere effettuate:

  • in forma scritta, accedendo all’apposita applicazione informatica, raggiungibile al seguente indirizzo

https://whistleblowing.agenziademanio.it

Le istruzioni per l’utilizzo della piattaforma sono pubblicate nell’apposito MANUALE DEL SEGNALATORE. L'utilizzo di un protocollo di crittografia garantisce la protezione dell’identità del segnalante, mentre il codice identificativo univoco (KEY CODE), ottenuto a seguito dell’invio della segnalazione sulla piattaforma informatica, consente al segnalante di “dialogare” in modo anonimo e spersonalizzato con il RPCT e di verificare costantemente lo stato di lavorazione della segnalazione inviata. L’applicativo assicura la separazione tra i contenuti della segnalazione e gli elementi che consentono di risalire all’identità del segnalante, al fine di garantirne la tutela della riservatezza;

  • in forma scritta, mediante servizio postale, compilando e sottoscrivendo l’apposito “MODULO PER LA SEGNALAZIONE di violazioni ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 WHISTLEBLOWING”. In tal caso, a garanzia e tutela della riservatezza della propria identità e in vista della protocollazione riservata, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante e la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati personali del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “Riservata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) - Whistleblowing” indirizzata al RPCT presso l’Agenzia del Demanio (via Barberini, 38 - 00187 Roma).
  • verbalmente al RPCT, mediante un incontro diretto con lo stesso, previo appuntamento. Del contenuto della segnalazione presentata con modalità orale è redatto apposito verbale.

Al fine di garantire la massima tutela della riservatezza, le segnalazioni, con indicazione degli eventuali documenti ad esse allegati, sono oggetto di apposita protocollazione riservata e l’accesso alla identità del segnalante è consentito al solo RPCT, il quale ne tutela la riservatezza in ogni fase (dalla ricezione alla successiva gestione della segnalazione).

 

MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Come più precisamente descritto nella Procedura per whistleblowing, a seguito della presentazione di una segnalazione interna, entro sette giorni dalla data di ricezione, il RPCT rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione e mantiene le interlocuzioni con lo stesso segnalante, potendo richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni necessarie a dare un diligente seguito alla segnalazione ricevuta. La gestione e la verifica delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono, quindi, affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità riservatezza e tempestività, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

Entro tre mesi dalla data di ricevimento della segnalazione, il RPCT comunica alla persona segnalante le informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla relativa segnalazione.

 

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Considerato l’intento di prevenire misure discriminatorie nei confronti del segnalante, nel D.Lgs. n. 24/2023 è previsto che uno stringente regime di garanzie assista i dati personali del segnalante (tutela della riservatezza). Inoltre, la normativa assicura allo stesso anche un apposito sistema di tutele (protezione dalle ritorsioni, limitazioni della responsabilità e misure di sostegno).

 

PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE SEGNALANTI

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La riservatezza dell’identità del segnalante è tutelata anche nell’eventuale procedimento disciplinare e in quello penale e contabile.

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.

Ai sensi dell’art. 12, comma 8, del D. Lgs. n. 24/2023, la segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ma anche all’accesso civico generalizzato di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

La violazione della riservatezza dell’identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare e di relative sanzioni.

La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

 

TUTELA DA EVENTUALI MISURE RITORSIVE O DISCRIMINATORIE

Il whistleblower, a seguito della segnalazione, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, sia attiva che omissiva, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

La tutela contro le ritorsioni si applica non solo se la segnalazione avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

La PROTEZIONE DALLE RITORSIONI spetta anche a SOGGETTI COLLEGATI AL SEGNALANTE, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, e che, pertanto, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente nei loro confronti (facilitatore; persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante ad esso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà della persona segnalante o per i quali questi lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone).

Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritorsivo, l’onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione, ma è motivato da ragioni estranee alla segnalazione stessa spessa all’Amministrazione. L’inversione dell’onere probatorio non spetta, invece, ai soggetti collegati al segnalante.

ANAC È IL SOGGETTO COMPETENTE AD ACCERTARE LE RITORSIONI, pertanto, l’adozione di eventuali misure discriminatorie deve essere comunicata ad ANAC. Nel caso in cui l’Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, ne consegue, a mente degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 24/2023, la loro nullità e l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (da 10.000 a 50.000 euro).

Compete all’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

 

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d’autore, alla protezione dei dati personali, o riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona segnalata o denunciata, se, al momento della rivelazione, sussistano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione e che le stesse siano state acquisite lecitamente.

 

MISURE DI SOSTEGNO

Per rafforzare la protezione del segnalante, la normativa sul whistleblowing prevede anche una serie di misure di sostegno a favore dello stesso, che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. È istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

 

PERDITA DELLE TUTELE

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi alla persona segnalante/denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.